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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00397/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società sosteneva di essere creditrice di oltre duecentomila euro nei confronti di una società cooperativa e tentava il recupero del credito mediante espropriazione presso terzi nei confronti di alcuni soci della cooperativa, ritenuti debitori verso la società esecutata. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione per mancanza dei presupposti dell'assegnazione, dopo dichiarazioni negative dei terzi pignorati. La società creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., respinta dal Tribunale. In cassazione denunciava: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere considerato fatti non contestati e l'iscrizione in bilancio di un debito dei terzi verso la cooperativa; 2) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. per non avere attribuito valore confessorio a una dichiarazione resa da uno dei terzi in sede prefallimentare; 3) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. per difetto di legittimazione e interesse di alcuni controricorrenti; 4) violazione dell'art. 83 c.p.c. per asserita nullità della costituzione di un convenuto per difetto di procura; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per avere il giudice liquidato separatamente le spese a favore di ciascun terzo, pur avendo tutti difesa unitaria e identica posizione processuale. I terzi pignorati proponevano ricorso incidentale condizionato sull'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione, sostenendo che il provvedimento andasse reclamato e che l'esecuzione dovesse essere dichiarata estinta per inattività.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale; ha rigettato il terzo motivo; ha accolto il quinto motivo, cassando senza rinvio la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e rideterminando le spese dovute ai terzi pignorati in euro 2.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi e accessori. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per due terzi, con condanna dei controricorrenti al restante terzo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è stata considerata il rimedio corretto avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, in presenza di contestazione sulla procedura e sulla valutazione delle dichiarazioni dei terzi pignorati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura che invocava il mancato rilievo di fatti non contestati è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del merito e dell'accertamento fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull'onere della prova è stata ritenuta inammissibile poiché diretta a sollecitare una nuova valutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 2733 c.c.

    La Corte non ha ravvisato decisività della dichiarazione invocata come confessione, perché proveniente da un diverso contesto processuale e comunque non idonea a scardinare l'accertamento di merito.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione resa in sede prefallimentare non è stata ritenuta decisiva ai fini del giudizio di legittimità, essendo apprezzata come elemento di fatto dal giudice di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    La deduzione di difetto di legittimazione ad agire o resistere di alcuni soggetti è stata respinta alla luce della loro concreta posizione sostanziale e processuale risultante dagli atti.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a contraddire è stato ritenuto sussistente per i soggetti che avevano una diretta posizione sostanziale nella vicenda esecutiva.

  • art. 83 c.p.c.

    La questione della mancanza di valida procura alle liti è stata dichiarata inammissibile perché mai dedotta in sede di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite devono essere liquidate tenendo conto dell'effettiva posizione processuale delle parti; non è corretta la duplicazione della liquidazione in favore di più parti assistite unitariamente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato anche in relazione alle spese, per evidenziare che le parti avevano posizioni identiche e difesa comune.

  • art. 630 c.p.c.

    La censura incidentale sulla mancata declaratoria di estinzione è stata ritenuta non decisiva; la Corte ha comunque osservato che, in presenza di dichiarazione negativa e di istanza di accertamento, il rimedio era l'opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 549 c.p.c.

    La Corte ha richiamato la norma per escludere che, nella specie, la mancata istanza imponesse una diversa qualificazione del rimedio, valorizzando invece la struttura della dichiarazione negativa e dell'istanza di accertamento.

  • art. 4, comma 2, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    La liquidazione delle spese deve avvenire in modo unitario quando le parti resistenti hanno identica posizione e unico difensore, con aumento del compenso base nei limiti consentiti.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È richiamato come forma della decisione del Tribunale, senza specifiche statuizioni di diritto ulteriori.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una richiesta di nuovo esame del fatto quando il motivo mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione di dichiarazioni, documenti o elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
  • La dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; la sua contestazione in cassazione è ammissibile solo nei limiti dei vizi che non comportino rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Una dichiarazione formata in un diverso e autonomo contesto processuale non assume automaticamente efficacia decisiva nel giudizio esecutivo, se il giudice di merito ne esclude la rilevanza alla luce dell'intero compendio probatorio.
  • Le eccezioni relative a difetto di procura alle liti, se non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito, restano precluse in cassazione.
  • Quando più parti resistono con identica posizione sostanziale e processuale e sono assistite da un unico difensore, la liquidazione delle spese deve essere unitaria; non è consentita una duplicazione per ciascuna parte, salvo l'eventuale aumento del compenso base entro i limiti tariffari.
  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la qualificazione del rimedio va operata in base alla natura del provvedimento impugnato e della contestazione svolta, non alla sola prospettazione della parte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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