Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28734/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Frosinone del 19/11/2021 che ha rigettato la loro richiesta di riesame volta alla restituzione di telefoni cellulari e relative SIM sequestrati il 28/10/2021. Denunciano la nullità del decreto di sequestro probatorio per carenza di motivazione: mancata indicazione del fumus commissi delicti, del nesso concreto tra i beni sequestrati e la fattispecie criminosa, e dell'utilità strumentale del sequestro per le indagini, insistendo sull'estraneità dei ricorrenti ai fatti e sul carattere apodittico della motivazione richiamata per relationem dagli atti di polizia giudiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere, seppur in modo conciso, la descrizione della condotta ipotizzata, il richiamo alla fattispecie incriminatrice, la natura dei beni e la loro relazione con il reato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisca sufficiente motivazione: descrive la condotta ipotizzata (tentata rapina in abitazione da parte di quattro soggetti, degenerata nell'uccisione di uno degli autori), la natura dei beni sequestrati (telefonini e SIM dei familiari del defunto) e la loro rilevanza probatoria (contengono messaggi, telefonate, agganci di cella utili alla ricostruzione). Ha inoltre affermato che il Tribunale del riesame poteva integrare la motivazione carente del decreto di sequestro e verificare i presupposti del vincolo reale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e c)

    Indica i motivi di impugnazione in Cassazione; qui richiamato come parametro di censura sulla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra i diritti costituzionali invocati dai ricorrenti (probabile riferimento alle garanzie difensive/proporzionalità delle misure).

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma processuale citata dai ricorrenti nell'ambito delle garanzie del procedimento; la Corte non ha ritenuto violato il principio dedotto.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro probatorio; interpretata unitamente alla giurisprudenza nella determinazione dei requisiti motivazionali del decreto di sequestro.

  • art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato in relazione al contraddittorio scritto previsto per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione).

  • Sentenza S.U. n. 36072/2018

    Principio di diritto: il decreto di sequestro probatorio deve contenere motivazione che, pur concisa, specifichi la finalità probatoria e il collegamento tra cosa e reato.

  • Sez. 6 n. 10815/2021; Sez. 6 n. 37639/2019 (Bufano); Sez. 3 n. 3604/2019 (Spinelli); Sez. 6 n. 56733/2018 (Macis); Sez. 5 n. 13594/2015 (Gattuso); Sez. 6 n. 5906/2013

    Giurisprudenza di Collegio richiamata per dettagliare il contenuto minimo della motivazione del decreto di sequestro (descrizione condotta ipotizzata, riconducibilità alla fattispecie, natura dei beni, relazione con il reato) e per affermare la possibilità per il giudice del riesame di integrare la motivazione carente.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere, anche sinteticamente, la descrizione della condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, la natura dei beni sequestrati e la relazione di questi con il reato; l'assenza di tali elementi può comportare nullità del decreto.
  • Una motivazione concisa ma specifica è di regola sufficiente: non è necessario un'argomentazione esaustiva, purché risultino chiari fumus, natura della cosa e finalità probatoria.
  • Il Tribunale del riesame ha il potere e il dovere di verificare i presupposti del sequestro e, se necessario, di integrare la motivazione carente del decreto di sequestro, senza sostituirsi impropriamente all'attività dell'organo inquirente.
  • Se il provvedimento di riesame fornisce la specificazione richiesta dalla giurisprudenza (anche brevemente), il ricorso per cassazione per vizi di motivazione può essere dichiarato manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
  • Il sequestro di telefoni e SIM è giustificabile quando sussiste un fondato motivo di ritenere che possano contenere tracce telematiche (messaggi, chiamate, agganci di cella) utili alla ricostruzione del fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.