Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 4/2013

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, iscrizione, mantenimento, cancellazione e aggiornamento dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, articolato in sezione regionale e provinciale. Stabilisce requisiti organizzativi, assicurativi e formativi, procedure di iscrizione, controlli, banca dati volontari, tesserino e norme transitorie per l’avvio.

Gestione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo

Gestione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, l’organizzazione e la gestione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, in attuazione della normativa regionale di settore e in coerenza con gli indirizzi nazionali sul volontariato di protezione civile. L’Elenco è articolato in una sezione regionale e in una sezione provinciale.

Ambito soggettivo e soggetti ammessi

La disciplina si applica a:

  • organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale e operanti prevalentemente in protezione civile, compresi gli incendi boschivi;
  • gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
  • unità comunali e intercomunali di antincendio boschivo;
  • organismi di coordinamento provinciale del volontariato;
  • strutture di coordinamento regionale di organizzazioni nazionali di protezione civile e loro articolazioni locali;
  • componenti volontaristiche di ANVVF, CNSAS e Croce Rossa Italiana con sede operativa nel territorio regionale e autonomia gestionale.

Organismi di coordinamento provinciale

In ogni ambito provinciale è previsto un unico organismo di coordinamento provinciale dei soggetti interessati, configurato come organizzazione di secondo livello dotata di proprio statuto. Le strutture di coordinamento dei soggetti nazionali possono iscriversi in ciascun coordinamento provinciale in rappresentanza unitaria delle rispettive articolazioni locali.

Struttura e gestione dell’Elenco regionale

L’Elenco è tenuto e aggiornato dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile ed emergenza, d’intesa con la struttura competente in materia di antincendio boschivo. È pubblicato ogni anno entro il 31 dicembre sul sito istituzionale della Regione e trasmesso al Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell’ambito dell’aggiornamento dei dati dell’Elenco nazionale.

Requisiti per l’iscrizione

Possono chiedere l’iscrizione i soggetti che possiedono i requisiti previsti dal regolamento, da mantenere per tutta la durata dell’iscrizione pena cancellazione. I requisiti principali riguardano:

  • sede legale nel territorio regionale e sede operativa principale nella provincia della sede legale;
  • statuto o atto costitutivo con assenza di scopo di lucro, gratuità del volontariato, criteri di ammissione/esclusione, democraticità e, per i soggetti associativi, indicazione dell’attività prioritaria di protezione civile e assenza di condanne ostative per gli organi direttivi;
  • polizza assicurativa contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi;
  • dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • formazione, addestramento e aggiornamento dei volontari;
  • controllo o sorveglianza sanitaria;
  • numero minimo di volontari operativi e dotazioni minime, differenziati tra sezione provinciale e regionale.

Sezione provinciale e sezione regionale

Per l’iscrizione alla sezione provinciale servono almeno 10 volontari; per l’iscrizione regionale almeno 15 volontari operativi, salvo che per lo scenario AIB, per il quale ne occorrono almeno 10. Per la sezione regionale sono richiesti inoltre l’adesione al coordinamento provinciale, una relazione sulle attività svolte nel biennio precedente e una dotazione minima di mezzi e attrezzature proporzionata agli iscritti. Le strutture nazionali e le loro articolazioni possono iscriversi secondo regole specifiche, collegate alla partecipazione alla Colonna Mobile Regionale.

Sedi operative

La sede operativa è il locale chiuso in cui si svolge l’attività, con ricovero per mezzi e deposito materiali; può coincidere con la sede legale. Sono disciplinate sedi principali e secondarie, con limiti territoriali e requisiti minimi di volontari e mezzi. Ogni soggetto ha una sola sede operativa per Comune o Municipio, con specifiche regole per le articolazioni locali nazionali; i volontari devono risiedere nel Comune/Municipio della sede o in un Comune limitrofo, con raggiungibilità entro 30 minuti.

Procedimento di iscrizione

L’istanza, firmata dal legale rappresentante, va presentata alla struttura regionale competente ed è corredata dagli atti costitutivi o regolamenti richiesti, dalle autocertificazioni sul possesso dei requisiti e, per la sezione regionale, dalla relazione delle attività e dalla certificazione del coordinamento provinciale. L’iscrizione o il diniego è adottato entro 60 giorni, salvo sospensione per integrazioni documentali.

Aggiornamento, verifiche e cancellazione

I soggetti iscritti devono comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti. Il mancato aggiornamento può incidere sull’accesso ai finanziamenti. La Regione cancella d’ufficio il soggetto che perda i requisiti, che non presenti la dichiarazione di affiliazione, o che ne faccia richiesta; può inoltre cancellare dalla sezione provinciale i soggetti inattivi per tre anni e ricollocare nella sezione provinciale i soggetti regionali inattivi per almeno un anno nelle attività richieste dalla Regione.

Partecipazione alle attività operative

La Regione opera prioritariamente con i soggetti iscritti alla sezione regionale, anche tramite la Colonna Mobile Regionale, che utilizza poli operativi individuati con convenzioni. La Giunta regionale definisce criteri di organizzazione, attivazione, funzionamento e uso di mezzi e materiali. Per l’antincendio boschivo valgono le regole del Piano regionale AIB.

Banca dati e elenco dei volontari

È prevista una banca dati regionale del volontariato con elenco nominativo dei volontari operativi. I soggetti iscritti devono inserire e aggiornare i dati almeno ogni sei mesi. L’elenco digitale dei volontari riporta generalità, appartenenza, specializzazioni e altre informazioni richieste; il trattamento dei dati è in capo alla Regione Liguria.

Requisiti dei volontari e tesserino

Per attività operative i volontari devono essere maggiorenni, assicurati, formati, sottoposti a controllo sanitario e dotati di DPI idonei. Per l’antincendio boschivo possono essere iscritti anche volontari dai 16 anni, con consenso di chi esercita la potestà. Il legale rappresentante presenta annualmente una dichiarazione sostitutiva sui requisiti. Ai volontari operativi è rilasciato un tesserino personale valido fino alla scadenza della visita medica.

Controlli, vigilanza e norme finali

La Regione verifica annualmente le autocertificazioni e il permanere dei requisiti. In caso di violazioni operative o antinfortunistiche durante interventi, il dirigente competente può allontanare il volontario dall’operatività, con comunicazione al legale rappresentante. Per l’avvio iniziale sono previsti termini per la presentazione delle domande, l’adozione della modulistica e un regime transitorio che mantiene temporaneamente valido il precedente Registro fino alla pubblicazione dell’Elenco.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.