L.R. Liguria 15/2013
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ACQUISTO DI PARRUCCHE A FAVORE DI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Liguria riconosce ai pazienti oncologici residenti affetti da alopecia da chemioterapia, con ISEE fino a 10.000 euro, un contributo pari all’80% della spesa per l’acquisto di una parrucca, fino a 250 euro. La domanda va presentata con documentazione medica; la Giunta regionale deve fissarne le modalità entro 30 giorni dall’entrata in vigore. La copertura è a valere sul bilancio 2013 e sui successivi stanziamenti di bilancio.
Contributo regionale per l’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici liguri
Contributo per l’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
La legge regionale disciplina un sostegno economico destinato ai pazienti oncologici residenti in Liguria che, a seguito di chemioterapia, presentino alopecia. L’intervento è finalizzato a rimborsare in parte la spesa per l’acquisto di una parrucca, nell’ambito delle politiche sociali e sociosanitarie regionali.
Beneficiari e requisiti
Hanno diritto al contributo i pazienti oncologici che presentano tutti i seguenti requisiti:
- residenza in Liguria;
- alopecia conseguente a chemioterapia;
- reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a 10.000 euro.
Misura del contributo
Il contributo regionale copre l’80% della spesa sostenuta per l’acquisto della parrucca, con un limite massimo di 250 euro per ciascun avente diritto. La norma configura quindi un rimborso parziale, non integrale, della spesa documentata.
Domanda ed erogazione
La richiesta del contributo deve essere accompagnata da documentazione medica attestante la condizione sanitaria rilevante. La Giunta regionale è chiamata a definire, con propria deliberazione, le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Gli oneri per l’attuazione sono coperti, per il 2013, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013 alla U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali", richiamando la normativa regionale sui servizi sociali e sociosanitari. Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge non prevede un termine finale di efficacia del contributo, ma rinvia la disciplina operativa alla deliberazione della Giunta e alla successiva copertura in bilancio. In pratica, il beneficio è legato alla disponibilità degli stanziamenti regionali e alla disciplina applicativa adottata dalla Regione Liguria.
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