L.R. Liguria 13/2013
QUARTO PROVVEDIMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale abroga espressamente, tramite l’elenco allegato, disposizioni già implicitamente abrogate o non più operative. Restano salvi i rapporti, gli accertamenti, gli impegni di spesa e le procedure di contributo già avviate; l’adeguamento finanziario è demandato al bilancio 2013.
Provvedimento di semplificazione con abrogazione di leggi regionali obsolete
Quarto provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale
La legge regionale 14 maggio 2013, n. 13, per la Regione indicata in intestazione, mira a semplificare l’ordinamento regionale mediante l’eliminazione espressa di norme ormai superate, già implicitamente abrogate o comunque non più operative. Il testo non introduce una disciplina sostanziale nuova, ma realizza un intervento di pulizia normativa con effetti prevalentemente abrogativi e transitori.
Ambito dell’intervento e abrogazioni
Il provvedimento dispone che sono o rimangono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato “A”. L’effetto è quello di consolidare formalmente l’assetto normativo regionale, eliminando dal sistema disposizioni non più applicate o prive di effettiva utilità pratica.
Regime transitorio e salvezza degli effetti pregressi
Le abrogazioni non incidono sui rapporti già sorti durante la vigenza delle norme eliminate. Restano quindi regolati dalla disciplina previgente:
- i rapporti sorti nel periodo di validità delle disposizioni abrogate;
- l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa già assunti.
Per i contributi richiesti prima dell’entrata in vigore della legge, le procedure di concessione e liquidazione devono essere concluse secondo le norme precedenti. Sono inoltre fatte salve:
- le obbligazioni in annualità riferite a vecchi limiti di impegno e a corresponsione di differenze tassi, per la durata residua, con imputazione ai bilanci degli esercizi in cui scadono;
- le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari e bilancio
L’eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni è demandato al bilancio dell’esercizio finanziario 2013. Il provvedimento ha quindi anche una funzione di riallineamento contabile rispetto alla soppressione delle norme richiamate nell’allegato.
Rilevanza pratica attuale
Si tratta di una legge di mera abrogazione e semplificazione, legata a norme già non più operative o comunque superate. Per questo, pur descrivendo ancora effetti transitori per situazioni pregresse, ha oggi un’utilità applicativa molto limitata e, in termini pratici, è da considerarsi sostanzialmente obsoleta.
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