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Legge

L.R. Liguria 17/2013

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 36 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO).

Normativa regionaleL.R. Liguria 17/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sospende per 24 mesi, dalla sua entrata in vigore, l’acquisizione da parte del Comune del DURC degli operatori del commercio su aree pubbliche ex art. 36 bis l.r. 1/2007. Modifica inoltre la disciplina regionale inserendo il riferimento al cedente nella verifica del DURC. È una misura temporanea e oggi esaurita.

Sospensione temporanea del DURC per gli operatori del commercio su aree pubbliche

Sospensione temporanea del DURC per gli operatori del commercio su aree pubbliche

La legge regionale disciplina, per la Regione interessata, una sospensione temporanea dell’obbligo di acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Interviene anche sull’articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, relativa al testo unico in materia di commercio.

Ambito di applicazione e durata

La sospensione riguarda esclusivamente gli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all’articolo 36 bis della l.r. 1/2007.

  • La sospensione opera nei confronti dell’acquisizione del DURC da parte del Comune.
  • La durata è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge.
  • Trattandosi di una misura espressamente temporanea, la disciplina ha efficacia limitata al periodo indicato.

Contenuto della sospensione

Per il periodo di sospensione previsto, il Comune non deve acquisire il DURC degli operatori interessati ai fini contemplati dalla norma regionale richiamata. La disposizione incide quindi sul meccanismo di verifica della regolarità contributiva previsto per il settore del commercio ambulante/aree pubbliche, ma solo per il periodo stabilito dalla legge.

Modifica della disciplina regionale sul DURC

La legge modifica il comma 4 dell’articolo 36 bis della l.r. 1/2007, inserendo dopo le parole “DURC da parte del” le parole “cedente e del”. Questa modifica amplia il riferimento soggettivo nella previsione regionale, includendo anche il cedente tra i soggetti richiamati dalla norma sul DURC.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

  • Data di pubblicazione: 19 giugno 2013
  • Decorrenza: stesso giorno della pubblicazione

Rilievo pratico

L’intervento ha natura transitoria e oggi risulta sostanzialmente esaurito per decorso del termine di 24 mesi. La parte modificativa dell’articolo 36 bis resta invece rilevante solo in quanto confluita nel testo consolidato della disciplina regionale, ma la sospensione temporanea prevista dalla legge non è più applicabile.

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