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Legge

L.R. Liguria 12/2013

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E MODIFICA DI ALTRE NORME REGIONALI

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina ligure del servizio sanitario regionale: conferenza dei sindaci, nomine e incarichi direttivi, comitato etico, funzioni sanzionatorie e accantonamenti del fondo sanitario. Prevede inoltre una disciplina transitoria per l’accreditamento delle strutture sociosanitarie già operanti, valida al massimo fino al 31 dicembre 2013.

Adeguamento del riordino sanitario regionale ligure e altre modifiche normative in materia sanitaria, sociosanitaria e terzo settore

Adeguamento della disciplina sanitaria regionale ligure

La legge regionale della Liguria 14 maggio 2013, n. 12 interviene in modo puntuale sulla l.r. 41/2006 sul riordino del servizio sanitario regionale e su altre leggi regionali collegate. Il provvedimento aggiorna organi, incarichi, controlli e aspetti finanziari del sistema sanitario e sociosanitario regionale, introducendo anche una disciplina transitoria per alcune strutture sociosanitarie.

Conferenza dei Sindaci e governance territoriale

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi in ciascuna Azienda sanitaria locale è confermata come sede di espressione dei bisogni sociosanitari delle comunità locali e di raccordo con le esigenze sanitarie della popolazione. La presidenza spetta al Sindaco, o a un assessore delegato competente in politiche sociosanitarie, del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso.

Per lo svolgimento delle funzioni la Conferenza nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente e dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all’articolo 13, adotta linee guida per il regolamento di funzionamento della Conferenza e del Comitato di rappresentanza. Ciascuna Conferenza deve approvare il proprio regolamento entro 90 giorni dalla costituzione e trasmetterlo alla Giunta; in mancanza, il funzionamento è determinato dalla Giunta stessa.

Dirigenza sanitaria, elenchi di idonei e procedure comparative

Per gli incarichi di direzione delle aziende sanitarie vengono richiamati gli elenchi regionali di idonei, o gli analoghi elenchi di altre Regioni, al posto del generico riferimento ai “requisiti”. La Giunta regionale è chiamata a definire le modalità di costituzione della commissione che seleziona i candidati idonei all’iscrizione nell’elenco regionale, nonché i criteri e le modalità della selezione e gli eventuali ulteriori requisiti per l’accesso.

Viene inoltre eliminato il riferimento al “direttore generale” dalla rubrica e dal testo dell’articolo 23 della l.r. 41/2006.

Direttore di Distretto e integrazione sociosanitaria

L’incarico di direttore di Distretto può essere attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale con specifica esperienza nei servizi territoriali e adeguata formazione, oppure a un medico convenzionato da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto in organico della dirigenza sanitaria.

L’incarico è conferito tramite procedure comparative improntate a trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, secondo una direttiva vincolante della Giunta regionale. Il rapporto è esclusivo e disciplinato da contratto di diritto privato di durata triennale, prorogabile una sola volta fino a cinque anni; l’incarico può essere rinnovato. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il trattamento economico è definito dalla direttiva regionale.

Il direttore di Distretto attua il programma distrettuale, gestisce le risorse assegnate e assicura accesso ai servizi, integrazione e continuità assistenziale, supportando anche la direzione generale nei rapporti con i Sindaci del Distretto. Il coordinamento degli interventi sociosanitari è affidato all’Unità Distrettuale, composta dal direttore di Distretto e dal direttore sociale. Per le attività sociosanitarie opera un Comitato distrettuale con i coordinatori di ambito territoriale sociale, i responsabili delle strutture del Distretto e i membri dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali. Ogni anno il direttore generale e il Comitato dei Sindaci verificano risultati e obiettivi di integrazione sociosanitaria fissati nel Piano sociosanitario del Distretto.

Dipartimenti, prevenzione e incarichi di struttura

Viene eliminata la possibilità di nomina di alcuni componenti dei dipartimenti su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di dipartimento.

Per il Dipartimento di prevenzione, il direttore è nominato dal direttore generale, secondo la normativa nazionale vigente, tra i direttori di struttura complessa del dipartimento; è soppresso l’ultimo periodo del previgente comma 1.

Incarichi dirigenziali e periodi di prova

Per gli incarichi disciplinati dall’articolo 48 della l.r. 41/2006, la Giunta regionale deve individuare criteri e modalità secondo i principi fissati dall’articolo 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992. A tali incarichi si applicano le disposizioni sul periodo di prova di cui all’articolo 15, comma 7-ter, del medesimo decreto.

Sono abrogati i commi 2-bis e 3 dell’articolo 48. Per gli incarichi di cui al comma 3-bis, la selezione avviene previa costituzione della commissione prevista dalla normativa statale e sulla base dei criteri e delle modalità regionali.

Organizzazione dell’Agenzia e revisione contabile

In materia di Agenzia sanitaria regionale, viene abrogato il comma 4 dell’articolo 65 e al comma 5 si specifica che le disposizioni richiamate valgono “in quanto compatibili”.

L’articolo 67 è riscritto: il Revisore dei conti verifica l’amministrazione dell’Agenzia sotto il profilo economico, redige la relazione al bilancio d’esercizio, controlla contabilità e cassa e riferisce almeno semestralmente alla Giunta regionale, denunciando immediatamente eventuali gravi irregolarità. È nominato dalla Giunta regionale tra i revisori iscritti nel registro previsto dal d.lgs. 39/2010, dura in carica tre anni e percepisce un’indennità pari a quella prevista dalla normativa regionale sugli enti strumentali.

Comitato etico regionale e sperimentazione

È istituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente a tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione. Il comitato si articola in tre sezioni, con competenze rispettivamente su questioni etiche nelle attività scientifiche e assistenziali, formazione in bioetica per gli operatori sanitari, sperimentazioni di ricerca di base, sperimentazione clinica dei medicinali e sperimentazione clinica sui minori e sui medicinali pediatrici.

Il comitato si avvale di segreterie amministrativa e tecnico-scientifica con personale dedicato esclusivamente a tali attività. Le prime due sezioni operano presso l’IRCCS San Martino-IST, la terza presso l’IRCCS Gaslini. La Giunta regionale disciplina funzionamento, organizzazione e composizione del comitato e delle sezioni, nel rispetto dei criteri ministeriali, prevedendo per ciascun componente uno o più sostituti. L’organizzazione deve garantire l’indipendenza dell’organismo.

Funzioni sanzionatorie in materia sanitaria

La rubrica dell’articolo 81 viene ampliata per includere la vigilanza sulle farmacie e la polizia veterinaria, oltre a tutela delle acque destinate al consumo umano, prevenzione e sicurezza sul lavoro e igiene e sanità pubblica. Tra le funzioni sanzionatorie attribuite è inserita anche quella relativa a igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria.

Coerentemente, nell’articolo 90 è richiamata, tra le fonti rilevanti, la l.r. 11/1983 limitatamente all’articolo 4.

Accantonamento di quote del fondo sanitario regionale

La l.r. 10/1995 è modificata prevedendo che la Giunta regionale destini una quota non superiore al 4% del fabbisogno del fondo sanitario a specifiche finalità: attività di rilievo sanitario o sociosanitario; attività attribuite alla competenza regionale da leggi statali o regionali; attività previste da convenzioni o accordi; ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e innovazione tecnologica nelle aziende e negli IRCCS del SSR, anche per cofinanziare progetti nazionali; organizzazione di convegni, congressi e rassegne sanitarie, nonché iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute per i cittadini liguri.

Le somme non utilizzate sono ripartite a fine esercizio, secondo i medesimi criteri del riparto del fondo sanitario regionale, tra aziende ospedaliere, enti ospedalieri, ASL e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale.

Associazioni per tutela degli animali di affezione e terzo settore

Le associazioni di volontariato previste dalla l.r. 23/2000 devono essere iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore, nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale. È espressamente richiamato il principio di incompatibilità della contemporanea iscrizione in più sezioni.

Disciplina transitoria su autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie

Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate ma già operanti per il Servizio Sanitario Regionale, che abbiano presentato entro il 31 dicembre 2012 domanda di accreditamento istituzionale ai sensi della l.r. 20/1999, sono considerate transitoriamente accreditate fino all’adozione del provvedimento finale di concessione o diniego, nei termini del procedimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di autorizzazione e accreditamento dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992, o in fase di sperimentazione progettuale per prestazioni innovative.

Valutazione di attualità della legge

La legge è in parte ancora utilmente richiamabile per la disciplina del sistema sanitario regionale ligure, ma contiene anche una previsione transitoria ormai esaurita, relativa all’accreditamento delle strutture sociosanitarie con termine massimo al 31 dicembre 2013. Per tale parte il contenuto è da considerarsi ormai superato.

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