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Regolamento

R.R. Liguria 4/2013

Regolamento recante norme per la gestione dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell’ art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio).

Normativa regionaleR.R. Liguria 4/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Liguria, iscrizione, gestione, aggiornamento e cancellazione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e AIB, articolato in sezione regionale e provinciale. Definisce soggetti ammessi, requisiti, sedi operative, procedura di iscrizione, banca dati volontari, controlli e partecipazione alle attività, con alcune norme transitorie per la prima applicazione del 2013.

Gestione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo

Gestione dell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo

Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, la tenuta dell’Elenco regionale del Volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo, articolato in sezione regionale e sezione provinciale. La disciplina è finalizzata a garantire la partecipazione unitaria e responsabile del volontariato alle attività di protezione della popolazione e di contrasto agli incendi boschivi.

Ambito soggettivo e soggetti ammessi

Il regolamento si applica a diverse categorie di soggetti operanti nel territorio regionale:

  • organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale e operanti prevalentemente in protezione civile;
  • gruppi comunali e intercomunali di protezione civile;
  • unità di intervento comunali e intercomunali di antincendio boschivo;
  • organismi di coordinamento provinciale del volontariato;
  • strutture di coordinamento regionale di organizzazioni nazionali di protezione civile e loro articolazioni locali;
  • componenti volontaristiche di Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, CNSAS e Croce Rossa Italiana, purché con sede operativa nel territorio regionale e autonomia gestionale.

Organismi di coordinamento provinciale

In ogni ambito provinciale è previsto un unico organismo di coordinamento provinciale dei soggetti ammessi, qualificato come organizzazione di secondo livello e dotato di proprio statuto. Le strutture di coordinamento dei soggetti nazionali possono iscriversi a ciascun coordinamento provinciale, rappresentando unitariamente le rispettive articolazioni locali.

Elenco regionale: gestione, pubblicazione e rapporti con l’Elenco nazionale

L’Elenco è gestito dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile ed emergenza, d’intesa con la struttura competente in materia di antincendio boschivo. La Regione pubblica annualmente l’Elenco entro il 31 dicembre sul proprio sito istituzionale e lo comunica al Dipartimento nazionale della Protezione Civile nell’ambito dell’aggiornamento dei dati dell’Elenco nazionale.

Requisiti per l’iscrizione

L’iscrizione è subordinata alla sussistenza di requisiti organizzativi, operativi e documentali. In particolare sono richiesti:

  • sede legale nel territorio regionale e sede operativa principale nella provincia della sede legale;
  • previsioni statutarie o nell’atto costitutivo su assenza di lucro, volontarietà, criteri di ammissione/esclusione, democraticità della struttura e priorità dell’attività di protezione civile;
  • assenza di condanne penali rilevanti in capo ai legali rappresentanti e ai dirigenti operativi;
  • polizza assicurativa contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi;
  • dotazione di dispositivi di protezione individuale;
  • attività di formazione, addestramento e aggiornamento;
  • adempimenti in materia di controllo o sorveglianza sanitaria.

Per la sezione provinciale è richiesto almeno un nucleo di 10 volontari operativi; per la sezione regionale almeno 15 volontari operativi, oppure almeno 10 volontari per lo scenario antincendio boschivo. Sono previsti ulteriori requisiti per l’iscrizione nella sezione regionale, come l’adesione al coordinamento provinciale, una relazione sulle attività svolte nel biennio precedente e una dotazione minima di mezzi e attrezzature.

Sedi operative

Il regolamento definisce la sede operativa come il locale chiuso in cui il soggetto svolge la propria attività, con ricovero per automezzi e deposito materiali; essa può coincidere con la sede legale. La sede principale deve essere dotata di volontari e mezzi proporzionati. Sono ammesse sedi secondarie con specifici limiti territoriali e organizzativi. Per i soggetti comunali è riconosciuta una sola sede operativa per Comune o Municipio; analogamente per le articolazioni locali dei soggetti nazionali.

Procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla struttura regionale competente e corredata dalla documentazione richiesta in relazione alla tipologia del soggetto. Per l’iscrizione nella sezione regionale è necessaria anche la relazione sulle attività svolte e la certificazione di adesione al coordinamento provinciale. L’iscrizione o il diniego sono adottati entro 60 giorni, con decreto dirigenziale, salvo sospensione per richiesta di integrazioni.

Aggiornamento, permanenza dei requisiti e cancellazione

I soggetti iscritti devono comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti dichiarati. Il mancato aggiornamento può comportare l’esclusione dai finanziamenti. Se viene meno anche uno solo dei requisiti, la Regione cancella d’ufficio il soggetto dall’Elenco. La cancellazione è prevista anche in caso di mancata dichiarazione di affiliazione o su richiesta del soggetto. Sono inoltre previste regole specifiche per la cancellazione o la modifica della sezione di iscrizione in caso di mancata partecipazione alle attività emergenziali per periodi prolungati.

Partecipazione alle attività operative

La Regione collabora prioritariamente con i soggetti iscritti alla sezione regionale, anche mediante la Colonna Mobile Regionale. La partecipazione a quest’ultima avviene tramite poli operativi individuati dalla Regione con apposite convenzioni. La Giunta regionale disciplina organizzazione, attivazione, funzionamento, gestione dei poli operativi e utilizzo di mezzi e materiali. Le attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi seguono il Piano regionale AIB.

Banca dati del volontariato e elenco dei volontari

La Regione si avvale di una banca dati del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, comprensiva dell’elenco dei singoli volontari operativi. I soggetti iscritti devono aggiornare i dati almeno ogni sei mesi. È istituito anche un elenco digitale dei volontari, con generalità, soggetto di appartenenza, specializzazioni operative e ulteriori informazioni richieste dalla Regione; il titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria.

Requisiti dei volontari e tesserino

Per partecipare alle attività operative, i volontari devono essere maggiorenni per la protezione civile, assicurati, formati, sottoposti a controlli sanitari e dotati di DPI. I soggetti dai 16 anni possono essere iscritti come volontari operativi per l’antincendio boschivo, con consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Ogni anno il legale rappresentante deve trasmettere una dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza dei requisiti. Ai volontari operativi è assegnato un tesserino personale valido fino alla scadenza della visita medica.

Controlli, vigilanza e sanzioni operative

La Regione verifica annualmente le autocertificazioni e il permanere dei requisiti. In caso di violazioni manifeste durante un intervento, il dirigente competente o suo delegato può allontanare il volontario dal contesto operativo, con comunicazione al legale rappresentante, che adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto o regolamento del soggetto. Per l’antincendio boschivo si applicano anche le disposizioni del Piano regionale AIB.

Regime transitorio e prima applicazione

In prima applicazione i soggetti aventi i requisiti devono presentare domanda entro 60 giorni dall’approvazione delle modalità fissate dalla Giunta. I soggetti che nell’ultimo biennio hanno svolto attività di protezione civile e antincendio boschivo a livello regionale possono chiedere l’iscrizione in sezione regionale anche senza alcuni requisiti, purché li conseguano entro 12 mesi. Fino alla pubblicazione dell’Elenco continua ad applicarsi il vecchio Registro regionale del volontariato e la documentazione già agli atti. La Giunta deve approvare criteri, indirizzi procedurali e modulistica entro 45 giorni dall’entrata in vigore.

Disposizioni finali

Per l’elezione dei referenti provinciali del volontariato, le organizzazioni di cui alle lettere e) e f) esprimono un voto unico a livello provinciale. La Giunta regionale può approvare modifiche al regolamento anche in conseguenza di nuove disposizioni normative.

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