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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26746/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (preponente)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato tra un agente e la società preponente. Nei giudizi di merito era stato accertato, da un lato, un credito dell’agente per indennità di fine rapporto (Firr, indennità suppletiva e indennità sostitutiva del preavviso) e, dall’altro, un credito della società per incassi non versati, prodotti mancanti all’inventario e penale per violazione del patto di non concorrenza post contrattuale. Operata la compensazione, l’agente era stato condannato a pagare una somma residua. Con il ricorso per cassazione l’agente ha dedotto, in sintesi, che il patto di non concorrenza sarebbe stato inefficace o risolto perché la mandante non aveva corrisposto l’indennità prevista all’atto della cessazione del rapporto; ha inoltre contestato l’interpretazione della clausola che parametrava la penale all’indennità e la mancata riduzione della penale, sostenendo anche che la società non avesse provato un danno effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l’agente aveva violato il patto di non concorrenza entro il biennio convenuto e che il mancato pagamento dell’indennità da parte della società non rendeva inefficace il patto, ma costituiva al più un inadempimento datoriale, peraltro non dedotto tempestivamente come domanda di risoluzione. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura sull’interpretazione della clausola si risolveva in una mera contrapposizione alla lettura del giudice di merito, mentre la riduzione della penale era stata correttamente negata sulla base dell’interesse concreto all’adempimento e della funzione deterrente della clausola. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di norme di diritto è stata invocata come vizio di legittimità, ma la Corte ha escluso l’erroneità della decisione di merito.

  • art. 1751 bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessaria corresponsione dell’indennità quale presupposto del patto di non concorrenza; la Corte ha escluso che il mancato pagamento ne determinasse l’inefficacia automatica.

  • art. 7 AEC del 13.02.2009

    Invocato dal ricorrente in relazione al patto di non concorrenza e alla sua disciplina collettiva.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’eccezione di inadempimento, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la risoluzione del patto, ma la Corte ha rilevato che non risultava proposta tempestivamente una specifica domanda o eccezione di risoluzione.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che in cassazione non basta proporre una lettura alternativa della clausola.

  • art. 14 dell’A.E.C. del 20.3.2002

    Richiamato per la quantificazione della penale; la Corte ha condiviso la scelta dei giudici di merito di non applicare la disciplina collettiva ove superata da accordi più favorevoli e comunque non decisivi nel caso.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è sufficiente denunciare la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale: il ricorrente deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera contrapposizione della propria lettura a quella accolta in sentenza.
  • L’interpretazione di una clausola contrattuale costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o per illogicità manifesta, non per diversa valutazione del contenuto della clausola.
  • In presenza di un patto di non concorrenza post contrattuale, l’accertato inadempimento dell’obbligo di non concorrenza può fondare l’applicazione della penale pattuita; il mancato pagamento dell’indennità prevista dal patto non comporta automaticamente l’inefficacia del vincolo, se dal contratto interpretato dal giudice risulta che l’obbligo è sorto alla stipula e non era condizionato al pagamento.
  • La riduzione della penale va valutata non sulla prestazione astrattamente considerata, ma sull’interesse concreto della parte all’adempimento e sull’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio del rapporto; la funzione deterrente della clausola può giustificare il mantenimento dell’importo pattuito se proporzionato al concreto assetto di interessi.
  • La censura relativa alla nullità, inefficacia o risoluzione di un patto non può essere accolta in cassazione se dalla sentenza non emerge che la relativa domanda o eccezione sia stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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