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Sentenza

Sentenza n. 1563/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Questore di Cuneo del -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS- (divisione P.A.S.I., Ufficio Porto d’armi), a mezzo del quale è stata decretata la revoca della licenza di porto fucile rilasciata in favore di -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, adottata dopo un controllo presso la sua abitazione e nei veicoli nella sua disponibilità, nel corso del quale erano state rinvenute sette armi da sparo e una rilevante quantità di munizioni e polvere da sparo custodite senza adeguate cautele. Le armi erano collocate in diversi ambienti dell'abitazione, in mobili o armadi privi di serratura, con chiavi lasciate nella toppa o fuori dai contenitori; era stata inoltre rinvenuta una pistola con caricatore inserito e sei colpi nel cassetto non chiuso del comodino. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990, anche in relazione al principio di proporzionalità, nonché degli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S., per difetto di motivazione; ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha contestato la convivenza con la figlia priva di licenza di porto d'armi, sostenendo di vivere solo, ha evidenziato la presenza nell'abitazione di inferriate, vetri blindati e impianto antifurto e ha richiamato l'assenza di precedenti negativi nei circa trent'anni di titolarità del porto d'armi. Ha sostenuto che tali circostanze non fossero idonee a fondare una prognosi di pericolosità e di inaffidabilità e che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. La disciplina degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del titolare e della sua potenziale capacità di abusare delle armi. I provvedimenti in materia hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono la prova di un abuso effettivamente verificatosi, essendo sufficiente una ragionevole previsione di uso inappropriato o di pericolo. Il TAR ha ritenuto che le modalità concrete di custodia — armi e munizioni facilmente accessibili, contenitori privi di serratura o lasciati aperti e pistola carica nel comodino — integrassero una violazione del dovere di custodia diligente previsto dall'art. 20 l. 110/1975 e fossero idonee a fondare il giudizio di inaffidabilità. La frequentazione dell'abitazione da parte della figlia assumeva rilievo sostanziale, indipendentemente dalla residenza anagrafica. Le misure di sicurezza dell'abitazione e l'assenza di precedenti penali non sono state ritenute sufficienti a superare le specifiche criticità riscontrate. È stata esclusa la carenza di istruttoria e motivazione, poiché l'amministrazione aveva considerato le memorie difensive ex art. 10-bis l. 241/1990, reputandole non decisive e spiegandone le ragioni nel provvedimento. La valutazione amministrativa è stata ritenuta non manifestamente illogica né irragionevole e, pertanto, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente in relazione alle modalità di custodia delle armi e al giudizio di inaffidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve considerare le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto, ma non è tenuta ad accoglierle; nel caso concreto le osservazioni erano state esaminate e ritenute non decisive.

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Le autorizzazioni di polizia devono essere negate o possono essere negate nei casi previsti e devono essere revocate quando vengono meno le condizioni cui sono subordinate; possono inoltre essere revocate quando sopraggiungono o risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego.

    La norma distingue ipotesi vincolate e ipotesi discrezionali di diniego o revoca delle autorizzazioni di polizia, comprese le valutazioni sulla buona condotta e sull'affidabilità.

  • art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Il potere di vietare la detenzione è cautelare e preventivo e può essere esercitato sulla base di elementi idonei a fondare una ragionevole previsione di abuso, senza necessità di dimostrare un abuso già avvenuto.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    L'autorità può negare o ritirare il titolo valutando discrezionalmente sia la buona condotta sia l'affidabilità del soggetto nell'uso delle armi.

  • art. 20 l. 110/1975

    La custodia delle armi [...] deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

    Il detentore deve adottare misure particolarmente scrupolose, idonee a impedire che le armi siano facilmente disponibili o utilizzabili da terzi non autorizzati, inclusi familiari.

  • art. 699 c.p.

    La detenzione e il porto di armi costituiscono situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati; non è configurabile un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d'armi.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    La disciplina conferma il carattere eccezionale della detenzione e del porto d'armi rispetto al generale divieto di portare armi.

Massime di principio

  • In materia di porto e detenzione di armi, il titolare non vanta un diritto soggettivo alla conservazione dell'autorizzazione; l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità cautelare e preventiva nella valutazione dell'affidabilità e della potenziale capacità di abuso.
  • La revoca o il divieto di detenzione delle armi non richiedono la prova di un abuso effettivamente verificatosi, essendo sufficiente la presenza di elementi concreti, anche indiziari, idonei a fondare una ragionevole prognosi di uso improprio o di pericolo.
  • Il dovere di custodia diligente delle armi impone l'adozione di misure e presidi tali da rendere oltremodo difficile che terzi non autorizzati possano accedere alle armi e utilizzarle; la loro collocazione in contenitori privi di serratura, aperti o facilmente accessibili può fondare un giudizio di inaffidabilità.
  • La valutazione amministrativa sull'affidabilità nell'uso delle armi può considerare anche circostanze personali e familiari prive di autonoma rilevanza penale, purché siano concretamente riferibili al rischio di accesso o uso improprio delle armi.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza quando la prognosi di inaffidabilità sia sorretta da specifici elementi di fatto e non risulti manifestamente illogica, irragionevole o frutto di istruttoria carente.
  • L'amministrazione adempie all'obbligo di esaminare le osservazioni procedimentali quando le prende in considerazione e ne espone le ragioni di insufficienza o irrilevanza, senza essere tenuta a conformarsi alle prospettazioni del privato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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