Ordinanza n. 13553/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del verbale n. 6123 del 20.4.2026 dell'Istituto di Medicina Aerospaziale, recante giudizio di «NON IDONEO QUALE ASPIRANTE PILOTA» per «Lieve Ipereosonofilia, Ipoacusia neurosensoriale sinistra non compatibile a mente del DPR 15/03/2010 n. 90 art. 586 AA) 4»; - del P.V. n. 240/2026 del 19.5.2026 della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, che ha confermato il giudizio di non idoneità ai sensi del «D.M. 16/09/2003, art. 22 lett. d), Tab. “E”, e del D.P.R. 15/03/2010 n. 90, art. 586, comma 1, lett. aa), punto 4»; - dell'Estratto verbale del 28.5.2026, con cui la Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare ha comunicato l'esito del riesame; - nonché, dell'avvenuta esclusione del ricorrente dalla selezione interna, per titoli e corso di formazione, a n. 17 posti per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bandita con Decreto dipartimentale n. 4165 del 17.11.2025, nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti, ivi inclusa, ove occorra e nei limiti dell'interesse, la graduatoria finale della dalla medesima selezione interna, per titoli e corso di formazione, a n. 17 posti per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio sanitario di non idoneità quale aspirante pilota, confermato dalla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, con conseguente esclusione dalla selezione interna per 17 posti di pilota di aeromobile dei Vigili del Fuoco
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dall'Istituto di Medicina Aerospaziale per la riscontrata lieve ipereosonofilia e ipoacusia neurosensoriale sinistra, ritenute incompatibili con l'idoneità all'impiego di aspirante pilota ai sensi della disciplina tecnica richiamata nel verbale. Ha inoltre contestato il successivo verbale della Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare, che aveva confermato la non idoneità, l'estratto verbale relativo all'esito del riesame e gli atti conseguenti, inclusa l'esclusione dalla selezione interna. Il testo non specifica analiticamente le singole censure di legittimità, ma dà atto della produzione di documentazione sanitaria e della proposizione di specifiche contestazioni sul giudizio medico-legale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e, impregiudicata ogni valutazione sul merito e sulla domanda cautelare, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare in composizione diversa da quella che aveva svolto le precedenti verifiche, con facoltà di avvalersi di specialisti dipendenti da strutture collegate all'amministrazione. L'amministrazione dovrà fornire la documentazione contenente le regole del bando e i criteri tecnici applicabili. La Commissione dovrà accertare la sussistenza delle patologie indicate nel giudizio contestato e stabilire, con riferimento a tale specifico profilo, se il ricorrente sia idoneo o meno alla selezione. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione e il verbale dovranno essere depositati entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stato ordinato al ricorrente di notificare il provvedimento all'amministrazione e al verificatore entro cinque giorni. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026; la decisione sulle spese è stata riservata all'esito della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre la verificazione nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina degli accertamenti tecnici disposti dal giudice amministrativo mediante verificazione.
art. 586, comma 1, lett. aa), punto 4, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato nei giudizi sanitari quale parametro tecnico-normativo di incompatibilità dell'ipoacusia neurosensoriale sinistra con l'idoneità all'attività di aspirante pilota.
art. 22, lett. d), Tabella E, d.m. 16 settembre 2003
Richiamato dalla Commissione Sanitaria d'Appello quale ulteriore parametro della valutazione di non idoneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio sanitario di non idoneità è contestata sulla base di documentazione medica e di specifiche censure, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere la domanda cautelare o di annullamento, riservando ogni valutazione sul merito.
- La verificazione relativa a un precedente giudizio sanitario deve essere affidata, ove occorra per garantire imparzialità dell'accertamento, a una commissione composta in modo diverso da quella che ha effettuato le valutazioni già contestate.
- La verificazione deve essere circoscritta al profilo sanitario controverso e deve concludersi con una valutazione espressa sull'idoneità del candidato rispetto ai requisiti tecnici applicabili alla specifica selezione.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, previa comunicazione del luogo e della data, consentendo la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e imponendo la verbalizzazione dei rilievi formulati.
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