Sentenza n. 3592/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 799/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione della lista elettorale "Futura Giovani"
Esito
Favorevole al resistente (autorità elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Commissione Elettorale Circondariale aveva escluso la lista collegata alla candidata sindaco perché i moduli contenenti le sottoscrizioni erano composti da un atto principale e da fogli separati, uniti soltanto mediante nastro adesivo trasparente, senza timbro o firma di congiunzione del pubblico ufficiale; inoltre, nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature a consigliere comunale mancava l'indicazione della lista di riferimento. In primo grado e in appello gli interessati hanno dedotto la violazione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960, del principio di strumentalità delle forme e del favor partecipationis, sostenendo che l'unione materiale dei fogli e il complesso della documentazione consentissero di accertare la volontà dei sottoscrittori e dei candidati. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, per il mancato esercizio del soccorso istruttorio, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità e contraddittorietà, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del legittimo affidamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla congiunzione dei fogli contenenti le sottoscrizioni, ha ritenuto necessario, quando le firme sono apposte su moduli aggiunti o su fogli separati dal modulo principale, il timbro, la sigla o altro elemento grafico equivalente apposto trasversalmente dal pubblico ufficiale. La mera unione fisica mediante nastro adesivo non garantisce l'unicità sostanziale del modulo né la certezza che gli elettori abbiano consapevolmente sostenuto quella specifica lista e quei candidati. L'omissione non è una mera irregolarità formale, non può essere surrogata dall'autenticazione delle firme o da elementi estrinseci e incide sulla genuinità e trasparenza della competizione elettorale. È stata inoltre ritenuta decisiva l'assenza, nelle dichiarazioni di accettazione delle candidature, di qualsiasi riferimento espresso alla lista. Il collegamento tra candidati e lista deve risultare in modo univoco dalla dichiarazione stessa e non può essere ricostruito a posteriori attraverso l'esame complessivo del fascicolo, l'elenco dei candidati, il contrassegno o la ricevuta del Segretario comunale. Infine, il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960, quale norma eccezionale, è ammesso tassativamente per vizi meramente formali e non consente di colmare lacune sostanziali o di ricostruire postumamente la volontà degli elettori o dei candidati; pertanto non era applicabile nella fattispecie. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 28, comma 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
La disposizione richiede che le sottoscrizioni siano apposte su moduli idonei a garantire l'unicità sostanziale del collegamento tra sottoscrittori, lista e candidati. Se sono utilizzati fogli separati, è necessario il timbro, la sigla o altro elemento grafico equivalente di congiunzione del pubblico ufficiale; la mera unione materiale mediante nastro adesivo non è sufficiente.
art. 33, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Ove riscontri manchevolezze od irregolarità sanabili nelle liste e nei documenti annessi, assegni ai delegati un termine non superiore a ventiquattro ore per la regolarizzazione.
Il potere di regolarizzazione ha natura eccezionale ed è limitato ai vizi meramente formali, senza possibilità di integrare lacune sostanziali o ricostruire postumamente la volontà necessaria alla presentazione delle candidature.
art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53
È richiamato dall'art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570/1960 quale disposizione relativa ai soggetti legittimati ad autenticare le firme.
Massime di principio
- Nella presentazione delle liste elettorali, quando le sottoscrizioni sono apposte su fogli separati dal modulo recante il contrassegno, i fogli devono essere congiunti mediante timbro, sigla o altro elemento grafico equivalente del pubblico ufficiale; la mera unione fisica tramite spillatura, nastro adesivo o modalità analoghe non assicura l'unicità sostanziale del modulo e non è sufficiente a dimostrare la consapevole riferibilità delle firme alla lista e ai candidati.
- Le formalità previste per la presentazione delle candidature elettorali hanno valenza sostanziale, perché tutelano la genuinità delle sottoscrizioni e la trasparenza della competizione; pertanto, in questa materia non trovano applicazione automatica i principi generali di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme.
- La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere un collegamento espresso, univoco e certo con la specifica lista elettorale; tale collegamento non può essere ricostruito a posteriori mediante elementi indiziari o estrinseci ricavati dal complesso della documentazione presentata.
- Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è limitato alla regolarizzazione di vizi meramente formali e non consente di integrare lacune sostanziali della documentazione, né di ricostruire postumamente la volontà degli elettori o dei candidati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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