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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2906 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Fondazione aveva indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 1996/1997 un credito IRPEG di 331.642 euro, chiedendone il rimborso sulla base dell'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6. A seguito del mancato rimborso, aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, sostenendo che il credito si fosse consolidato per la mancata rettifica della dichiarazione entro i termini decadenziali previsti per l'accertamento. Con cinque motivi ha contestato, inoltre, la motivazione della sentenza regionale e l'applicazione delle norme sulla liquidazione automatica e sull'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione, confermando la legittimità del diniego di rimborso. Ha ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui la scadenza dei termini per l'accertamento non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare un credito esposto in dichiarazione quando tale contestazione sia diretta a evitare un esborso dell'Erario e non a far valere un credito tributario. Il credito indicato in dichiarazione, quindi, non si consolida automaticamente per il solo decorso dei termini di accertamento. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    riduzione a metà dell'aliquota IRPEG

    La norma costituiva il fondamento dell'agevolazione fiscale invocata dalla Fondazione, ma la decisione si è concentrata sulla possibilità di contestare il credito e non ha riconosciuto il diritto al rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    liquidazione automatica della dichiarazione

    La liquidazione automatica può consentire il controllo dei dati dichiarati, ma il principio decisivo della sentenza è che, anche senza una tempestiva rettifica, l'Amministrazione può contestare il credito in sede di rimborso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 42 e 43, comma 1

    I termini decadenziali per l'accertamento riguardano l'esercizio del potere dell'Amministrazione di accertare propri crediti tributari; non determinano automaticamente la perdita della possibilità di negare un rimborso non spettante.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    La disciplina del rimborso non impone all'Amministrazione l'obbligo di adottare necessariamente una preventiva rettifica della dichiarazione entro i termini dell'accertamento per poter contestare il credito richiesto.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 6

    La disposizione era stata invocata dalla Fondazione, ma non è stata ritenuta idonea a fondare il consolidamento automatico del credito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    I vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 5069 del 15 marzo 2016

    quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum

    L'Amministrazione può contestare un credito richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, poiché tali termini operano per l'accertamento dei crediti dell'Erario e non per la contestazione dei debiti dell'Erario.

  • Cass. n. 12557 del 17 giugno 2016

    In materia di rimborso d'imposta non è previsto un obbligo dell'Amministrazione di rettificare la dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento; in assenza di tale rettifica il diritto al rimborso non si consolida automaticamente.

Massime di principio

  • Il decorso del termine entro cui l'Amministrazione può emettere un accertamento non rende automaticamente intangibile un credito indicato dal contribuente in dichiarazione.
  • Quando il contribuente chiede un rimborso, l'Amministrazione può verificare la spettanza sostanziale del credito e negarlo anche senza aver previamente notificato un avviso di accertamento nei termini ordinari.
  • La decadenza dell'Amministrazione opera principalmente per impedire l'accertamento tardivo di un credito erariale, non per obbligare l'Erario a pagare un rimborso non dovuto.
  • L'assenza di una rettifica tempestiva della dichiarazione non equivale, di per sé, ad acquiescenza o riconoscimento del credito da parte dell'Amministrazione.
  • Il contribuente può impugnare il silenzio-rifiuto o il diniego di rimborso e ottenere una decisione giudiziale sulla spettanza effettiva del credito.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario dimostrare non solo il decorso dei termini di accertamento, ma soprattutto la sussistenza sostanziale del credito e il rispetto della specifica disciplina del rimborso.

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