Cassazione Civile, Ordinanza n. 01453/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasce dalla separazione personale di due coniugi già in comunione legale, sposati nel 1983 e poi separati con scioglimento della comunione alla data del 18.4.2007. La parte ricorrente aveva agito per far accertare che l'impresa individuale di autotrasporti dell'altro coniuge fosse stata costituita dopo il matrimonio e quindi rientrasse nella comunione, oppure, in subordine, che almeno utili e incrementi dell'impresa, oltre ad altri beni e somme giacenti alla cessazione della comunione, fossero oggetto di comunione de residuo; domandava inoltre la restituzione di somme ricevute per successione ereditaria e poi versate su un conto intestato al marito, nonché il riconoscimento di spettanze per attività lavorativa prestata nell'impresa familiare. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese, escludendo che l'impresa fosse sorta in costanza di matrimonio e riconoscendo la comunione de residuo limitatamente ai valori provati, oltre a una somma di provenienza ereditaria versata sul conto del marito. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che l'impresa fosse preesistente al matrimonio, che non fosse provata una cogestione da parte della ricorrente, che l'onere di provare l'esistenza alla data di cessazione della comunione dei beni e degli utili incombeva sulla parte attrice, e che quanto alla somma ereditaria fosse provato solo un versamento di 14.000 euro. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio motivazionale sulla data di costituzione dell'impresa e sulla presunta efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell'onere della prova sulla comunione de residuo, sui proventi dell'impresa e sulla consistenza del fondo patrimoniale; 3) vizio motivazionale sulla quantificazione del valore residuo dei cespiti dell'impresa; 4) violazione degli artt. 183 e 115 c.p.c. per avere il giudice ritenuto non provata la destinazione delle somme ereditarie e per avere escluso la rilevanza di asserite non contestazioni e ammissioni della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. perché preclusi dalla nuova formulazione del vizio motivazionale e, in ogni caso, perché la sentenza impugnata era sorretta da doppia conforme; ha ritenuto infondato il motivo sulla violazione dell'art. 2697 c.c., affermando che, in materia di comunione legale e comunione de residuo, grava sulla parte che chiede lo scioglimento la prova dei fatti costitutivi, cioè dell'esistenza dei beni e degli utili ancora esistenti alla data della cessazione della comunione, e solo successivamente opera l'onere del coniuge percettore di dimostrare l'eventuale consumo delle somme. Ha inoltre dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza e per le stesse ragioni di cui all'art. 348-ter c.p.c., la doglianza relativa alla non contestazione e alle prove documentali sui versamenti della somma ereditaria. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; non sono state liquidate spese in favore dell'intimato rimasto non costituito, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
post riforma del 2012; insufficienza e contraddittorietà della motivazione non più sindacabili
il vizio motivazionale è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non essendo più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, salvo la deduzione di un fatto storico decisivo non esaminato.
art. 2697 c.c.
in tema di scioglimento della comunione e comunione de residuo, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa spetta a chi agisce, cioè l'esistenza dei beni o utili ancora presenti alla data di cessazione della comunione; solo dopo tale prova si sposta sul resistente l'onere di dimostrare fatti impeditivi o l'avvenuto consumo delle somme.
art. 177, lett. c), c.c.
i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge entrano nella comunione solo per ciò che residua al momento dello scioglimento della comunione legale, non per l'intero ammontare astrattamente percepito.
art. 2082 c.c.
ai fini dell'esistenza dell'impresa rileva l'organizzazione dell'attività economica, non la proprietà esclusiva dei mezzi di produzione.
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione può essere invocato in cassazione solo trascrivendo gli atti rilevanti e dimostrando in modo puntuale quale allegazione sia rimasta non contestata.
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alle memorie e alla delimitazione del thema decidendum e del thema probandum, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 2448 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'iscrizione nel Registro delle Imprese; la Corte ha chiarito che l'iscrizione è stata utilizzata solo come elemento presuntivo dell'inizio dell'attività, non come effetto costitutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e non come semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sulla motivazione è ulteriormente ristretto e il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è normalmente inammissibile se non viene indicato un fatto decisivo realmente trascurato.
- In materia di comunione legale e comunione de residuo, chi agisce per ottenere la divisione deve provare l'esistenza dei beni o degli utili ancora presenti alla data di scioglimento della comunione; solo dopo tale prova il coniuge che li ha percepiti può dimostrare che siano stati consumati o destinati a fini non condivisi.
- L'impresa individuale esiste in base all'organizzazione dell'attività economica, non alla proprietà dei beni strumentali utilizzati, sicché l'acquisto di mezzi con denaro di terzi non basta, da solo, a far ritenere che l'impresa sia stata costituita in quel momento.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede specifica autosufficienza del ricorso: occorre trascrivere le allegazioni e le difese rilevanti per consentire il controllo della Corte senza ricostruzioni esterne.
- Nell'ambito della comunione de residuo non è sufficiente allegare la percezione di redditi o la mera movimentazione bancaria, ma occorre dimostrare che le somme siano effettivamente residue alla data di cessazione della comunione.
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