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Ordinanza

Ordinanza n. 491/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento di rigetto, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 18 novembre 2025, n. Registro Ufficiale 0079907 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Piccolo Anna Maria nata il 18/10/1982 a Aversa (NA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2024, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18517 del 09/05/2024, come citata in premessa, è rigettata”. - Del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202514541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno, unitamente al parere negativo presupposto e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola, in collaborazione con soggetti privati, ai fini dell'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Ha contestato anche il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare, il TAR ha rilevato, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente. Ha inoltre considerato non decisive le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo, già risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22/2022. Il giudice ha ravvisato l'esigenza di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, in ragione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sul rafforzamento del mercato interno e sulla libera circolazione dei lavoratori. Ha altresì rilevato che le eventuali differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., confermando il precedente decreto cautelare e sospendendo l'efficacia del provvedimento di rigetto fino alla cessazione del contratto di lavoro in corso per l'anno. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile incompletezza dell'istruttoria e della motivazione, nella mancata considerazione della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, nonché nella necessità di valutare rigorosamente le differenze tra i percorsi formativi e l'eventuale applicazione di misure compensative, alla luce del diritto europeo e dei precedenti dell'Adunanza plenaria. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che il diniego compromettesse la prosecuzione del rapporto di impiego in corso. La fissazione dell'udienza di merito è stata rimessa a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse della parte ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la tutela cautelare, in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica o di un titolo formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'intero iter formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato.
  • Il diniego fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali, sul rafforzamento del mercato interno e sulla libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra gli ordinamenti formativi non impongono automaticamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
  • L'assenza di natura abilitante del titolo non costituisce, di per sé, un'argomentazione ostativa decisiva quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Sussiste il periculum in mora quando il diniego del riconoscimento del titolo estero rischia di compromettere la prosecuzione di un rapporto di lavoro in corso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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