Cassazione Civile, Ordinanza n. 29405/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un laboratorio privato convenzionato per il pagamento di prestazioni di analisi cliniche rese nel 2007 al servizio sanitario regionale. Il laboratorio sosteneva di avere diritto a un importo maggiore rispetto a quanto pagato dall'azienda sanitaria, contestando l'applicazione di decreti assessoriali regionali che avevano ridotto le tariffe e introdotto uno sconto obbligatorio, nonché la pretesa applicazione retroattiva delle nuove tariffe e il computo dei ticket nel tetto di spesa. In primo grado l'opposizione dell'azienda sanitaria era stata accolta sulla base, da un lato, della conferma della validità delle tariffe ridotte e, dall'altro, della mancata prova, da parte del laboratorio, dell'esatta quantificazione del credito. In appello la decisione era stata confermata. Il ricorso per cassazione era articolato in nove motivi: i primi riguardavano l'applicabilità temporale delle tariffe ridotte; altri contestavano la declaratoria di aspecificità/inammissibilità del motivo di appello; altri ancora riproponevano la questione della reviviscenza delle tariffe precedenti dopo la sospensione cautelare; poi si deduceva omessa pronuncia sul preteso credito per prestazioni rese oltre il budget; si contestava il rigetto degli interessi; si lamentava l'errore nel calcolo del ticket; infine si censurava la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi, osservando in particolare che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello relativo alla determinazione del credito e che tale statuizione processuale rendeva irrilevanti le ulteriori argomentazioni sul merito. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sulla sospensione provvisoria delle tariffe regionali e sulla successiva revoca della sospensione, confermando che le tariffe ridotte erano applicabili. Ha escluso che fosse stata ritualmente devoluta la questione degli interessi su importi diversi da quelli oggetto del decreto ingiuntivo e ha ritenuto non censurabile la regolazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, secondo il dispositivo parziale riportato, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La Corte lo richiama per qualificare come inammissibile il motivo di appello ritenuto privo di specificità, con conseguente definitività della statuizione in rito e irrilevanza delle considerazioni sul merito.
art. 385, comma 1, c.p.c.
È richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
Richiamato nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo di gravame per difetto di specificità, tutte le ulteriori considerazioni di merito svolte nella sentenza sul medesimo punto restano prive di efficacia decisoria e non necessitano di autonoma impugnazione se non hanno inciso sul decisum.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si confronti con il merito della questione senza censurare la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione sia fondata su una statuizione processuale di inammissibilità.
- In una controversia sul pagamento di prestazioni sanitarie convenzionate, grava sul creditore l'onere di provare l'esistenza e l'esatta quantificazione del credito azionato.
- La sospensione cautelare di atti regionali di riduzione tariffaria produce effetti provvisori e viene meno quando intervenga la decisione definitiva che conferma la legittimità dei provvedimenti impugnati; in tal caso la revoca della sospensione è legittima e le tariffe ridotte restano applicabili.
- Non è ammissibile devolvere in cassazione questioni che non abbiano ritualmente fatto parte del thema decidendum del giudizio di merito, né contestare la statuizione sulle spese quando il giudice abbia correttamente applicato il principio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29282/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29290/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29291/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29292/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29293/2023 del 23/10/2023
- ordinanza_civile · 23 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →