Cassazione Civile, Sentenza n. 34794/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva accolto l'appello della Regione avverso la sentenza di primo grado: la questione centrale riguardava la legittimazione passiva a pagare il credito richiesto dal Consorzio (rimborso anticipazioni per indennità/espropriazioni) in relazione al trasferimento delle strade dallo Stato alla Regione (art. 3 DPCM 21.2.2000, modificato DPCM 21.9.2001). Il Consorzio deduceva che l'art. 3, comma 3, DPCM dovesse essere interpretato in senso restrittivo a favore della competenza dell'ANAS solo se il contenzioso fosse stato instaurato prima del trasferimento e che, comunque, la fattispecie controversa (azioni di rivalsa contrattuale per anticipazioni) non rientrasse nell'inciso derogatorio. Inoltre denunciava omesso esame di giudicati/intervenute pronunce.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della Corte di appello secondo cui, ai fini della deroga di competenza prevista dall'art. 3, comma 3, DPCM 21.2.2000 (mod. 21.9.2001), rileva che la pretesa sia riferibile a fatti o atti anteriori alla data-limite indicata dalla norma (es. notifiche/atti di esproprio del 1998, anteriori al trasferimento del 2001), indipendentemente dalla data di instaurazione del contenzioso. Ne consegue che ANAS poteva rimanere competente per quelle vertenze e che la Regione non era legittimata passivamente nella controversia dedotta. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese compensate per la novità e il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
DPCM 21 febbraio 2000, art. 3 (modificato da DPCM 21 settembre 2001), comma 1 e comma 3
Comma 1: "Le regioni o gli enti locali ... subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti..."; Comma 3: "Resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori ... Resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti."
La Corte interpreta l'ultimo inciso del comma 3 come riferito ai fatti e atti antecedenti al termine indicato (es. 31.12.2000 / data di trasferimento), rilevando che per far permanere la competenza dell'ANAS è sufficiente che la pretesa sia fondata su fatti/atti anteriori al trasferimento; non conta invece che il contenzioso sia stato formalmente instaurato prima del trasferimento.
D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (richiamato)
Richiamato come normativa di principio sul trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni e contesto normativo della successione nei rapporti relativi alle strade.
Art. 20 n. 3 della Convenzione di concessione (1.9.1982)
La Corte rileva che i rapporti contrattuali tra concedente e concessionario e le azioni di rivalsa per anticipazioni rientrano tra gli atti/fatti che possono fondare la pretesa ricompresa nella deroga di cui all'art. 3, c.3, se gli atti/fatti sono anteriori al trasferimento.
Cassazione civile, sez. unite e altre pronunce (Cass. 17013/2022, Cass. 39429/2021, Cass. 12126/2020)
La Corte si allinea all'orientamento di Cass. 17013/2022 che dà valore all'anteriorità degli atti/fatti rispetto alla scadenza normativa (piuttosto che alla data di instaurazione del contenzioso) per ricondurre la competenza ad ANAS; segnala inoltre che pronunce contrastanti non risolvono automaticamente la questione e che alcune decisioni citate non avevano affrontato direttamente il medesimo tema.
Articoli processuali e civilistici invocati dal ricorrente (artt. 2909 c.c., 112 c.p.c., 1362 c.c., 1363 c.c.)
Le eccezioni di violazione di norme processuali e civili sollevate dal ricorrente (esame del giudicato, valutazione del comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., ecc.) sono state ritenute non persuasive: il giudice di merito ha adeguatamente interpretato la norma speciale e non ha omesso di esaminare elementi decisivi tali da invertire la soluzione adottata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (spese/versamenti)
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di eventuali somme aggiuntive previste dalla norma (richieste di contributi unificati, ecc.).
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 3, comma 3, DPCM 21.2.2000 (mod. 21.9.2001) rileva che la pretesa sia fondata su fatti o atti anteriori alla data-limite indicata dalla norma: non è determinante la data di instaurazione del contenzioso.
- L'avverbio "altresì" nell'inciso finale dell'art. 3, c.3 deve essere inteso come riferito ai beni trasferiti; la deroga di competenza può operare indipendentemente dalla natura contrattuale o espropriativa della pretesa, purché gli atti/fatti che la giustificano siano anteriori alla scadenza normativa.
- Documenti amministrativi successivi (es. richieste informative della Regione ai concessionari) o atti di gestione non modificano di per sé la legittimazione passiva se la causa giuridica della pretesa trae origine da atti/fatti anteriori al trasferimento.
- Le questioni di legittimazione passiva vanno sollevate e dedotte tempestivamente nel giudizio di merito; giudicati precedenti che non si sono pronunciati sulla specifica questione non impediscono necessariamente la valutazione conforme alla giurisprudenza successiva.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale e novità della questione, il giudice può compensare le spese di giudizio.
- Il contenuto formale della pretesa (es. azione monitoria per somme anticipate) non esclude la ricaduta nella deroga se il suo fondamento fattuale è antecedente al trasferimento delle competenze.
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