Sentenza n. 12669/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 luglio 2023 richiesta di sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla corte costituzionale: - affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale 6 ottobre 2022 sulle linee guida per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione dello sforamento, atti della Conferenza Stato-Regioni e provvedimenti regionali di individuazione delle aziende e degli importi di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti attuativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici, deducendo l'illegittimità derivata dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, eguaglianza, certezza del diritto e legittimo affidamento, nonché di varie disposizioni e principi dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di IVA, concorrenza, aiuti di Stato, libertà economiche, tutela dell'affidamento, rispetto degli impegni contrattuali e modifiche sostanziali dei contratti pubblici. Ha inoltre contestato la retroattività del sistema, l'assenza di preventiva rinegoziazione dei contratti, la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4%, l'inclusione dell'IVA nel calcolo, la genericità delle linee guida, il difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione e l'erroneità dei calcoli. Con motivi aggiunti ha censurato l'art. 8 del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, che prevedeva una definizione agevolata dell'obbligazione mediante pagamento del 52% dell'importo e rinuncia al contenzioso, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e di ulteriori principi costituzionali ed europei.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte contro il fondamento legislativo del payback, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, finalizzato al contenimento della spesa sanitaria, e compatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. La disciplina non è stata ritenuta retroattiva in senso costituzionalmente illecito, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili sin dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti; pertanto non sussisteva un affidamento tutelabile nel mantenimento integrale dei prezzi, né era necessaria una preventiva rinegoziazione dei contratti. Le doglianze relative ai meccanismi di calcolo e agli importi individuati nei provvedimenti regionali sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa: l'attività regionale è meramente vincolata, tecnico-contabile e ricognitiva, non implica esercizio di potere autoritativo e dà luogo a un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, devoluto al giudice ordinario. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le questioni di costituzionalità sull'art. 8 del d.l. n. 34/2023 sono state ritenute irrilevanti, poiché la disposizione introduceva soltanto una facoltà di definizione agevolata senza incidere direttamente sulla validità o sull'efficacia degli atti impugnati. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti per la parte devoluta al giudice amministrativo e dichiarati in parte inammissibili per difetto di giurisdizione; spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di fissazione dei tetti di spesa e di ripiano dello sforamento da parte delle imprese fornitrici di dispositivi medici.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Introduce una facoltà di definizione agevolata dell'obbligazione di payback, subordinata alla rinuncia ai contenziosi; la questione di costituzionalità è irrilevante perché la norma non incide direttamente sulla validità degli atti impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Prevede una successiva definizione agevolata dell'obbligazione mediante versamento del 25% degli importi, con estinzione dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi ai provvedimenti regionali e provinciali.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto rispettata la riserva di legge perché la disciplina individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta a tale giudice entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
Il TAR rileva che la controversia non rientra in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva e va ripartita secondo la natura sostanziale della situazione giuridica dedotta.
artt. 74 e 88 c.p.a.
Consentono il richiamo a precedenti conformi e l'integrazione della motivazione mediante rinvio a pronunce precedenti condivise dal Collegio.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, fondato sulla fissazione di un tetto di spesa e sull'obbligo delle imprese fornitrici di concorrere al ripiano dello sforamento, costituisce una misura solidaristica ragionevole e proporzionata, finalizzata al contenimento della spesa sanitaria e alla tutela della salute.
- Non è lesivo del legittimo affidamento né costituisce retroattività costituzionalmente illegittima l'attuazione, per annualità pregresse, di un meccanismo di payback i cui elementi essenziali — tetto di spesa, obbligo di ripiano e criteri percentuali di contribuzione — erano conoscibili dalle imprese sin dall'entrata in vigore della disciplina legislativa e prima della partecipazione alle gare.
- Le attività regionali di verifica contabile, individuazione delle imprese obbligate e quantificazione della quota di ripiano, quando integralmente predeterminate dalla legge e dagli atti statali, sono attività vincolate e prive di esercizio di potere autoritativo; le relative controversie concernono diritti soggettivi patrimoniali e spettano al giudice ordinario.
- La questione di legittimità costituzionale di una disposizione che introduce una facoltà di definizione agevolata dell'obbligazione, senza incidere direttamente sulla validità o sull'efficacia degli atti amministrativi impugnati, è irrilevante nel giudizio di annullamento degli atti medesimi.
- Quando la controversia è devoluta al giudice ordinario per difetto di giurisdizione amministrativa, il ricorrente può riassumerla davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto dall'art. 11 c.p.a.
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