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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28003/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole per l'attività di posteggiatore abusivo nelle adiacenze dell'Ospedale "Monaldi" di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14/2017 e agli artt. 6, commi 2-bis, 3 e 4, legge n. 401/1989. In particolare la difesa censurava l'assenza di prova del rispetto del termine di quarantotto ore connesso al provvedimento di inibizione adottato dal Questore di Napoli il 14/10/2020 (notificato il 21/10/2020), sostenendo che la decisione non avrebbe spiegato adeguatamente la configurazione dell'ipotesi di reato al capo A.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse dotata di chiara e coerente motivazione ancorata alle risultanze processuali (in particolare agli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile del 27/10/2020 che attestavano l'attività di posteggiatore abusivo nell'area vietata). La Corte ha inoltre osservato che la censura difensiva non specificava quale passaggio procedurale del provvedimento amministrativo fosse viziato e ha introdotto, per la prima volta in cassazione, questioni non dedotte in appello (rilevando la violazione del principio di specificità e l'applicazione dell'art. 603, comma 3, c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Si ricorda che la condanna di primo grado prevedeva sei mesi di arresto e 2.100 euro di ammenda e che la sentenza di appello aveva confermato tale decisione.

Norme richiamate

  • decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, art. 10, comma 2

    Norma che consente l'adozione di provvedimenti di inibizione/accesso a determinate aree urbane (misure preventive per sicurezza/ordine pubblico). Nel caso la Corte ha ritenuto che l'attività contestata rientrasse nella violazione del divieto adottato dal Questore e che la difesa non abbia specificato quali vizi procedurali annullassero la validità del provvedimento.

  • decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, art. 9

    Richiamato nel testo come riferimento alle aree protette dal provvedimento del Questore; la violazione dell'accesso a tali aree costituiva elemento fattuale dell'imputazione.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 7, comma 15-bis

    Norma richiamata per il capo B dell'imputazione relativa ad illiceità connessa ad attività di posteggiatore abusivo o violazioni del codice della strada nelle aree oggetto di controllo.

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 2-bis, 3 e 4

    Riferita dalla difesa in punto di motivazione; la Corte ha osservato che l'impugnazione non ha specificato il mancato rispetto di regole inferenziali o i passaggi argomentativi concreti ritenuti viziati, limitandosi a censure generiche.

  • codice di procedura penale, art. 603, comma 3

    Norma di preclusione: impedisce che in cassazione siano dedotte questioni non sollevate in sede di impugnazione precedente. La Corte ha ritenuto la doglianza sulla procedura amministrativa sollevata per la prima volta in cassazione inammissibile ai sensi di questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di condanna pecuniaria a titolo di sanzione accessoria per il ricorso inammissibile; applicata per determinare l'importo di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un riesame libero dei fatti: i motivi che richiedono revisione delle risultanze probatorie o del convincimento del giudice di merito sono ammissibili solo se censurano specifiche regole inferenziali o vizî logici ben individuati; censure generiche sulla motivazione sono inammissibili.
  • Questioni nuove e censure non proposte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione (art. 603 c.p.p.): vanno dedotte tempestivamente nei gradi di merito per non essere precluse.
  • Se la sentenza di merito espone una catena argomentativa coerente e ancorata a risultanze processuali immediate (per es. verbali di controllo dei militari), la Cassazione rifiuta il riesame probatorio e dichiara inammissibile il ricorso che chiede tale riesame.
  • Quando si impugna la legittimità di un provvedimento amministrativo (es. divieto di accesso ex d.l. n. 14/2017), la difesa deve indicare esattamente quale fase procedimentale o quale vizio specifico ne inficia la validità; contestazioni generiche non sono valutate.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende), pertanto è opportuno valutare la solidità giuridica e la tempestività delle censure prima di proporre impugnazioni in cassazione.

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