Cassazione Penale, Sentenza n. 8776/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra due reati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta (Tribunale di Macerata, 31/10/2017, e GIP Tribunale di Ancona, 12/07/2018) ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; il giudice dell'esecuzione aveva invece rigettato l'istanza richiamando il dissenso del Pubblico Ministero, motivato dall'asserita errata determinazione del calcolo della pena operata dal difensore del condannato. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il dissenso del PM non era stato adeguatamente valutato e che il calcolo era corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata: il giudice dell'esecuzione non ha spiegato se e perché il dissenso del Pubblico Ministero fosse giustificato, né ha seguito il corretto principio per cui, nelle istanze di riconoscimento della continuazione tra sentenze irrevocabili di applicazione della pena su richiesta, il giudice è vincolato dalla disciplina speciale (art. 188 disp. att.) e può discostarsene solo in presenza di un dissenso giustificato dell'ufficio requirente. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata limitatamente al rifiuto del riconoscimento della continuazione e la causa è stata rimessa al Tribunale di Macerata per un nuovo esame, con l'indicazione di fornire una motivazione adeguata e con applicazione delle disposizioni sulla composizione del collegio per il giudizio di rinvio (art. 34 c.1 c.p.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale n.183/2013).
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale; nel caso era parte della richiesta iniziale del PM ma non decisiva per l'annullamento impugnato.
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati per i quali siano intervenute sentenze; il giudice dell'esecuzione ha competenza a decidere ma è vincolato dalla disciplina speciale di cui all'art. 188 disp. att. salve le ipotesi di dissenso giustificato del PM.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la procedura per i casi di istanza concorde delle parti per le sentenze di applicazione della pena; impedisce al giudice di esercitare valutazioni autonome se non in presenza di un dissenso giustificato dell'ufficio requirente.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire che, dopo annullamento, non può partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale n.183/2013.
Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di norme che non impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già deciso sull'istanza, imponendo quindi il divieto di reintegro dello stesso giudice.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma relativa alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), contestualmente rilevante perché le sentenze oggetto di istanza erano state emesse con questo rito.
art. 606 c.p.p. (lett. b e c)
Richiamati come fondamento delle censure di cassazione (violazione di norme e vizi di motivazione) proposte dal ricorrente.
art. 81 cod. pen.; art. 125 cod. proc. pen.; art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate nelle censure del ricorrente con riguardo alla determinazione della pena e alla procedura; la Corte ha però focalizzato la questione sulla insufficiente motivazione del rigetto.
Massime di principio
- Quando è proposta istanza di riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con sentenze di applicazione della pena su richiesta, il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla disciplina speciale (art. 188 disp. att.) e non può liberamente ricalcolare o modificare il giudicato salvo che il dissenso del Pubblico Ministero sia espresso e giustificato.
- Il dissenso del Pubblico Ministero verso una domanda di riconoscimento della continuazione deve essere motivato con chiarezza: se il giudice dell'esecuzione si fonda su tale dissenso per rigettare l'istanza, deve valutare e spiegare compiutamente se il dissenso è giustificato e indicare il percorso logico-giuridico seguito.
- La carenza di motivazione dell'ordinanza dell'esecuzione, quando il rigetto si fonda su un generico richiamo al dissenso del PM senza verifica e spiegazione, determina annullamento con rinvio per nuovo esame.
- Dopo l'annullamento, il giudizio di rinvio non può essere affidato allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, in applicazione dell'art. 34 c.1 c.p.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale.
- In situazioni analoghe è suggerito che le parti, se propongono il riconoscimento della continuazione, presentino calcoli della pena chiari e documentati e che il PM, in caso di dissenso, esponga motivazioni precise e verificabili, così da consentire al giudice dell'esecuzione una decisione adeguatamente motivata.
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