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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03913/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il decreto del 01/07/2025 con cui la Corte d'appello confermava il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni e 6 mesi. Il ricorrente, con unico motivo a firma dell'Avv. Mario Santambrogio, denunciava violazione ed erronea applicazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 11, secondo comma, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostenendo che la Corte non aveva considerato la richiesta subordinata di riduzione della durata della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, nonostante fossero venute meno, anche in parte, le ragioni che avevano determinato la misura (il ricorrente era stato assolto dal reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). In precedenza il Tribunale aveva sospeso l'efficacia della misura e poi rigettato la revoca/riduzione; la Corte d'appello aveva ritenuto che fosse precluso intervenire sulla durata per presunta definitività del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello, nel valutare la persistenza della pericolosità sociale, ha omesso di motivare e decidere sulla richiesta subordinata di rideterminazione della durata della misura ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.lgs. 159/2011: la possibilità di modificare la durata della misura per sopravvenute ragioni deve essere valutata dal giudice della prevenzione e non è preclusa dall'esistenza di un precedente procedimento ex art. 14 comma 2-ter; la cassazione ha quindi disposto il rinvio per un nuovo esame che comprenda anche la valutazione sulla riduzione della durata.

Norme richiamate

  • art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.

    Strumento di impugnazione invocato per vizio di diritto nella motivazione e nella applicazione delle norme sulle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto fondata la censura per omissione motivazionale rispetto alla richiesta di riduzione della misura.

  • art. 11, secondo comma, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Consente la modifica del provvedimento di prevenzione quando vengano meno, anche in parte, le cause che lo hanno determinato; la Corte ha richiamato tale disposizione per affermare che il giudice deve valutare la rideterminazione della durata in presenza di sopravvenuti elementi di diminuita pericolosità.

  • art. 14, comma 2-ter, D.lgs. n. 159/2011

    Procedimento che attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione o revocare la misura dopo un periodo di detenzione di almeno due anni; la giurisprudenza citata chiarisce che tale procedimento non consente di modificare parzialmente la durata della misura, essendo la modifica della durata rimessa al procedimento di cui all'art. 11, comma 2.

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione deve compiere una valutazione complessiva e aggiornata della persistenza della pericolosità sociale, tenendo conto sia degli elementi originari sia di fatti sopravvenuti (es. assoluzioni, mutamento della situazione personale)
  • La modifica parziale della misura (in particolare la riduzione della durata) non è effettuabile automaticamente nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 14, comma 2-ter; per rideterminare la durata occorre il procedimento ex art. 11, comma 2
  • Se il ricorrente prospetta la sopravvenienza di ragioni che attenuano o eliminano la pericolosità sociale, il giudice non può dichiarare preclusa ogni valutazione sulla riduzione della misura senza adeguata motivazione
  • Le istanze alternative o subordinate (es. revoca in via principale, riduzione in subordine) devono essere esaminate entrambe con motivazione: l'omissione di pronuncia sulla richiesta subordinata può determinare l'annullamento e il rinvio
  • In caso di assoluzione o di altri eventi che incidono sulle cause della misura, è strategico chiedere espressamente il riesame ai sensi dell'art. 11, comma 2, e documentare gli elementi di cambiamento della personalità o della situazione personale
  • La Corte di cassazione è pronta ad annullare e rinviare quando l'organo di merito ometta di valutare specifiche richieste relative alla durata della misura, specie se fondate su fatti sopravvenuti

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