Cassazione Civile, Ordinanza n. 00551/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aventi diritto Pinto)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un procedimento amministrativo iniziato davanti al TAR del Lazio e definito in appello davanti al Consiglio di Stato dopo complessivi 9 anni e 6 mesi circa. Il decreto monocratico aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla normativa speciale e aveva applicato anche una sanzione pecuniaria; in opposizione la Corte d'appello, in composizione collegiale, aveva invece accolto la domanda per alcuni ricorrenti ma l'aveva respinta per un soggetto che aveva agito quale erede della parte originaria del giudizio presupposto, ritenendo mancante la legittimazione attiva perché negli atti del giudizio amministrativo il cognome era riportato in modo difforme. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dei criteri di calcolo della durata irragionevole, sostenendo che il giudizio dovesse essere valutato separatamente per gradi; con il secondo motivo, proposto dal solo erede, hanno censurato il diniego dell'indennizzo per non avere la Corte d'appello attribuito efficacia sanante retroattiva alle successive ordinanze di correzione dell'errore materiale emesse dal TAR e dal Consiglio di Stato, che avevano chiarito che la parte originaria era stata indicata con un cognome errato pur essendo identificabile tramite procura e codice fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché inammissibile, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell'equa riparazione, la durata irragionevole del giudizio presupposto non si calcola frazionando il processo per singoli gradi ma unitariamente. Ha invece accolto il secondo motivo del solo soggetto che agiva quale erede, ritenendo ammissibile la produzione in cassazione delle ordinanze di correzione dell'errore materiale emesse dopo il decreto impugnato e valorizzando il principio per cui la correzione dell'errore sull'indicazione della parte ha efficacia retroattiva, sicché la sentenza corretta deve considerarsi pronunciata sin dall'origine nei confronti della parte effettivamente identificabile. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla posizione dell'erede e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità relative a tale posizione. Per gli altri ricorrenti, che avevano già ottenuto accoglimento in sede di opposizione, non vi è stata ulteriore statuizione sulle spese perché l'Amministrazione non ha svolto difese in cassazione.
Norme richiamate
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro della ragionevole durata del processo e del diritto all'equa riparazione
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale della ragionevole durata del processo
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
richiamato ai fini della determinazione dell'indennizzo per durata irragionevole del processo
art. 1-ter, L. n. 89/2001
richiamato dal decreto opposto quale norma sui rimedi preventivi la cui mancata attivazione era stata posta a base dell'inammissibilità
art. 5-quater, L. n. 89/2001
richiamato con riferimento alla sanzione pecuniaria irrogata in favore della Cassa delle ammende
art. 5-ter, L. n. 89/2001
richiamato per l'opposizione avverso il decreto monocratico
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato nei motivi di ricorso
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché contrario a giurisprudenza consolidata
art. 287 c.p.c.
richiamato come base della correzione dell'errore materiale nella sentenza del giudizio presupposto
art. 288 c.p.c.
richiamato come base della correzione dell'errore materiale nella sentenza del giudizio presupposto
art. 372 c.p.c.
richiamato per affermare l'ammissibilità, in deroga al divieto ordinario, della produzione in cassazione delle ordinanze di correzione sopravvenute
art. 163, n. 2 c.p.c.
richiamato per evidenziare il rilievo identificativo del codice fiscale nell'individuazione della parte
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il computo della durata del giudizio presupposto va effettuato unitariamente e non mediante la frammentazione per singoli gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., quando non si confronta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione e non offre argomenti idonei a mutarlo.
- L'omessa o inesatta indicazione del nome di una parte in una sentenza integra errore materiale quando, dal contesto dell'atto e dagli elementi identificativi disponibili, sia comunque certa l'identità del soggetto effettivamente coinvolto.
- Le ordinanze di correzione dell'errore materiale che chiariscono l'identità della parte hanno efficacia retroattiva e la sentenza corretta si considera emessa sin dall'origine nei confronti della parte effettiva.
- In sede di legittimità possono essere prodotti documenti sopravvenuti che incidono sulla situazione giuridica controversa, quando siano decisivi per accertare la legittimazione o il diritto fatto valere e siano assimilabili a un fatto sopravvenuto rilevante.
- Ai fini dell'identificazione della parte, il codice fiscale assume rilievo decisivo e può prevalere sull'errore nel nome o nel cognome, se consente di individuare con certezza il soggetto processuale.
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