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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20787/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non specifici e, quanto al primo, anche manifestamente infondato sulla base degli atti. La sentenza di merito sulla responsabilità per truffa resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. I motivi erano due: il primo denunciava la violazione di norme processuali per la mancata dichiarazione di nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; il secondo censurava, per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, il giudizio di responsabilità per il reato di truffa. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambe le doglianze erano formulate in modo non specifico, perché si limitavano a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha anche ritenuto manifestamente infondato, osservando che l'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato ritualmente mediante consegna alla moglie del ricorrente, dichiaratasi convivente, senza prova contraria, e che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, pur mancante di una pagina, conteneva comunque gli elementi essenziali previsti dall'art. 419 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 419 c.p.p.

    L'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è valido se contiene gli elementi essenziali previsti dalla norma, anche se il documento risulta materialmente incompleto per la mancanza di una pagina, quando gli elementi necessari siano comunque presenti.

  • art. 591 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, secondo la logica delle cause di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre, in modo pedissequo, le censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni del rigetto.
  • La mera reiterazione delle doglianze di merito, accompagnata da affermazioni apodittiche sulla presunta erroneità della decisione, non è idonea a introdurre un valido sindacato di cassazione.
  • Una dedotta nullità della notifica non è fondata quando dagli atti risulta una rituale consegna all'avente titolo individuato come convivente, e il ricorrente non fornisce prova contraria.
  • La validità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non è esclusa da una mancanza materiale del documento se risultano comunque presenti gli elementi essenziali richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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