Sentenza del 05/08/2024 n. 22009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva irrogato ad A.A. sanzioni per violazioni IVA e IRAP relative agli anni 2009-2013, ritenendola concorrente, quale professionista e depositaria delle scritture contabili, nelle violazioni fiscali attribuite a cooperative coinvolte in una frode. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Milano (sentenza n. 5090/08/2017) e della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 3712/08/2022), A.A. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo denunciava la carenza di motivazione dell’atto sanzionatorio: l’Ufficio avrebbe riportato le deduzioni difensive della contribuente senza spiegare perché le avesse disattese. Gli altri tre contestavano, rispettivamente, l’applicazione delle regole sul concorso del terzo e sulla responsabilità per violazioni riferibili a società, la legittimazione passiva di A.A. e l’omessa considerazione di una sentenza passata in giudicato relativa a Expo Job S.p.A.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, quando il contribuente presenta deduzioni difensive nella fase amministrativa, l’atto di irrogazione debba motivare anche sulle ragioni per cui tali deduzioni sono respinte. La sentenza d’appello è stata cassata perché il giudice regionale aveva rilevato che le deduzioni erano state richiamate nell’atto, senza verificare se l’Ufficio avesse anche spiegato perché non fossero idonee a escludere la responsabilità. Gli altri tre motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione sul merito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 16, comma 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il rispetto delle garanzie difensive del contribuente si concretizza, pertanto, non già solo nel dare atto delle ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell'obbligo dell'ufficio di spiegare il perché quelle ragioni siano state disattese.
Se il contribuente presenta deduzioni difensive prima dell’irrogazione, non basta che l’Ufficio le menzioni o le riporti: l’atto sanzionatorio deve spiegare perché non le ritiene idonee a escludere la responsabilità. La motivazione su questo punto è una garanzia del contribuente e la sua omissione può viziare l’atto.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta deduzioni nella fase amministrativa, l’atto che irroga le sanzioni deve confrontarsi effettivamente con esse e indicare le ragioni del loro rigetto; il loro semplice richiamo non soddisfa l’obbligo di motivazione.
- In sede di impugnazione, il giudice deve verificare il contenuto concreto dell’atto sanzionatorio, accertando se l’Amministrazione abbia risposto alle deduzioni e non soltanto se le abbia menzionate.
- Se in cassazione viene accolto un motivo che rende necessario un accertamento di fatto sul contenuto dell’atto, la decisione può essere cassata con rinvio; gli ulteriori motivi possono restare assorbiti e non devono intendersi decisi nel merito.
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