Cassazione Penale, Ordinanza n. 25607/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale, era stato giudicato responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere utilizzato in dichiarazione fatture ritenute pacificamente fittizie. La Corte d'appello, in riforma della condanna di primo grado, ha applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in sostanza che la Corte territoriale avesse valorizzato la sola formale titolarità dell'esercizio commerciale per affermare la responsabilità e la riconducibilità soggettiva del fatto all'imputato. La Cassazione ha ritenuto il motivo generico e reiterativo, poiché non si confrontava con la motivazione d'appello, nella quale era stato considerato decisivo non solo il dato formale della titolarità, ma anche l'omesso controllo su rilevanti operazioni economiche che aveva consentito l'utilizzo in dichiarazione delle fatture false; la Corte ha inoltre richiamato la valutazione del profilo soggettivo in termini di dolo eventuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La pronuncia impugnata della Corte d'appello, che aveva applicato all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. pur in presenza dell'accertamento del fatto, non è stata modificata dalla Cassazione, che ha ritenuto il ricorso privo di specificità e non idoneo a scalfire la motivazione di merito.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice contestata per l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ne presuppone l'applicazione al titolare della ditta individuale che ha omesso il controllo sulle operazioni economiche.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità applicata dalla Corte d'appello in riforma della condanna di primo grado; la Cassazione non la rimuove per l'inammissibilità del ricorso.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Rileva come reato tributario presupposto della decisione, incentrato sull'uso di fatture fittizie in dichiarazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità può essere desunta non solo dalla formale titolarità dell'impresa, ma anche dall'omesso controllo sulle operazioni economiche che ha reso possibile l'inserimento in dichiarazione di fatture fittizie.
- La valutazione del profilo soggettivo può essere ancorata, nei limiti della motivazione di merito, anche alla prospettiva del dolo eventuale quando l'agente, pur non essendo necessariamente autore materiale di ogni operazione, accetti il rischio connesso alla gestione e al mancato controllo dell'attività fiscale.
- La genericità del motivo di ricorso, specie se privo di effettivo confronto con gli argomenti decisivi della decisione di merito, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e lascia ferme le statuizioni impugnate.
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