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Ordinanza

Ordinanza n. 493/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del bando di concorso pubblico per soli esami, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate, finalizzato alla copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato, area degli istruttori (ex Cat. C), profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, indetto dalla resistente amministrazione il 13.7.2023

Giustizia amministrativa202301590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico per soli esami indetto dal Comune di Settala il 13 luglio 2023, finalizzato alla copertura di un posto nell’area degli istruttori, profilo di istruttore amministrativo-contabile, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio, con riserva a favore dei militari volontari delle Forze Armate. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti contro il bando. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, nonché l’aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti o fatti sopravvenuti e l’indicazione dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre disposto che il Comune fornisca chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il giudizio non è stato definito nel merito. Il TAR ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve precisare motivatamente se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla controversia e segnalare eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che l’inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese non sono state disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale e dell’inerzia della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, anche in caso di inerzia a seguito di richiesta di conferma dell’interesse, la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede al ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l’inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla controversia e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In un giudizio pendente, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni i fatti e gli atti sopravvenuti e che l’amministrazione depositi chiarimenti documentati e gli atti impugnati con la relativa documentazione, quando tali acquisizioni siano necessarie per assumere una decisione congrua e per calendarizzare la causa.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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