Cassazione Civile, Ordinanza n. 33395/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. In conformità all'accordo tra le parti, ha disposto la compensazione delle spese di lite. Non vi è stata pronuncia nel merito dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, un contratto qualificato dalle parti come locazione di un terreno destinato all'installazione di un impianto fotovoltaico, ritenendolo invece riconducibile a una concessione di diritto reale di superficie. La società contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello, la CTR del Lazio aveva respinto il gravame dell'Ufficio, affermando, da un lato, che l'avviso di liquidazione era privo di un'adeguata indicazione delle ragioni dell'accertamento e, dall'altro, che il contratto doveva restare qualificato come locazione, valorizzando il pagamento mensile del canone e la clausola di devoluzione funzionale al rientro nel possesso del terreno. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. 131/1986, per avere la CTR ritenuto immotivato l'avviso; 2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e di varie disposizioni codicistiche sulla superficie e sulla locazione, per non avere la CTR considerato che il contratto produceva gli effetti tipici di una concessione di superficie e non di una locazione. Successivamente, però, l'Agenzia ha rinunciato al ricorso, con adesione della controparte e richiesta concorde di compensazione delle spese.
Norme richiamate
La rinuncia rituale al ricorso, accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di cassazione.
Richiamato come norma sulla corretta qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, in relazione alla contestazione sulla natura del contratto.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'avviso di liquidazione e della sua motivazione.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla costituzione del diritto di superficie.
Richiamato nel secondo motivo in tema di superficie e contenuto degli effetti del diritto reale.
Richiamato nel secondo motivo per la qualificazione del contratto in base all'autonomia contrattuale.
Richiamato nel secondo motivo quale norma definitoria della locazione.
Richiamato nel secondo motivo in tema di obbligazioni del locatore.
Richiamato nel secondo motivo in tema di obbligazioni del conduttore.
Richiamato nel secondo motivo in tema di restituzione della cosa locata.
Richiamato nel secondo motivo in tema di affitto.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sui motivi di impugnazione.
- In presenza di accordo delle parti sulla regolazione del processo, la Corte può dichiarare compensate le spese di lite.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, restano assorbite tutte le questioni di merito e di diritto sollevate con il ricorso.
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