Cassazione Penale, Sentenza n. 14635/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Parenti impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazioni fraudolente mediante fatturazione per operazioni inesistenti). Le censure principali erano: 1) errata applicazione della norma penale e mancata considerazione che l'imputato avrebbe operato solo come general contractor senza responsabilità contabile o nelle dichiarazioni; 2) errore rispetto alla presunta prescrizione (art. 158 c.p. evocato dal ricorrente); 3) mancata assunzione di prova decisiva (non acquisizione dei contratti di appalto fra "Eracle" e terzi) e conseguente pregiudizio per la difesa; 4) violazione dell'art. 192 c.p.p. per motivazione basata su congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti; 5) carenze e contraddizioni nella motivazione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione dei giudici di merito. Il Collegio ha ritenuto che le censure tentassero una rinnovata valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate (capo B e C), fondata su vari elementi probatori: stretta connessione organizzativa e gestionale tra "Eracle", "S.G." e "Spezia" (sedi coincidenti, buste paga emesse da altre cooperative, amministratori prestanome), mancanza di contratti giustificativi delle fatture contestate, fatture riguardanti prestazioni non coerenti con l'oggetto sociale e dipendenti che negavano l'esecuzione delle prestazioni, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di "S.G." e "Spezia" e le dichiarazioni ritenute attendibili della teste Grammatica. Tale quadro è stato ritenuto idoneo a provare il dolo specifico, anche in presenza dell'incarico di Parenti come legale rappresentante con doveri di vigilanza. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che il d.l. n. 148/2011 ha elevato i termini di prescrizione per i reati previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000 di un terzo; pertanto il reato contestato al 6/9/2013 non risultava prescritto alla data della sentenza impugnata (14/6/2023). Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma contestata: dichiarazioni fraudolente mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provato il reato alla luce della consistenza delle fatture, della loro inesistenza oggettiva e dello scopo evasivo.
Codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato in relazione alla partecipazione e alle responsabilità personali; nella motivazione si sottolinea il rilievo della qualifica di legale rappresentante del Parenti e dei connessi doveri di vigilanza.
D.L. n. 148/2011, art. 17, comma 1-bis
Ha esteso i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. 2-10 del d.lgs. n. 74/2000 di un terzo; applicata per escludere la prescrizione del capo B) alla data della sentenza impugnata.
Codice penale, art. 158
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione per prescrizione; i giudici hanno ritenuto infondata la censura alla luce della modifica normativa sopra richiamata.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetti ai giudici di merito e che la motivazione fosse congrua.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata con riferimento al principio secondo cui, in assenza di colpa nell'individuazione della causa di inammissibilità, si procede comunque alla declaratoria e alle conseguenti statuizioni economiche; qui non sussistono elementi che dimostrino colpa.
Massime di principio
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla coerenza logico-argomentativa della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione del merito dei fatti né l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria.
- La qualifica di legale rappresentante comporta doveri di vigilanza che possono giustificare la responsabilità anche se l'imputato svolgeva funzioni operative (es. general contractor); l'assenza di diretta operatività contabile non esclude responsabilità penale se emergono elementi indiziari collegati alla sua posizione.
- La ripetizione sistematica di fatture per operazioni inesistenti e l'assenza di documentazione giustificativa (contratti, dichiarazioni fiscali) costituiscono elementi rilevanti per inferire il dolo specifico in reati tributari.
- La mancata acquisizione da parte del giudice di documenti invocati dalla difesa rileva solo se tali documenti appaiono decisivi e non sostituibili da altri elementi probatori; la semplice lamentela di incompletezza non è sufficiente a ribaltare la valutazione di merito.
- Le modifiche legislative che incidono sui termini di prescrizione (es. aumento di un terzo) devono essere attentamente verificate nel calcolo del decorso del termine e possono escludere il difetto di perseguibilità per prescrizione alla data della sentenza.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e il giudizio di attendibilità sono prerogativa dei giudici di merito e trovano controllo limitato in Cassazione salvo manifesta illogicità o contraddizione.
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