Sentenza n. 4624/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 3037/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 17360/2024, pubblicata in data 16/04/2025, e notificata il 23/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero il 23 aprile 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'amministrazione, che non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, con accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere, ma non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione e non eseguita, nonché che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere, se necessario, allo stanziamento o all'allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali sui termini e sul rito applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, pari a 500 euro annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché il titolo sia esecutivo, ritualmente notificato e non sia stato adempiuto.
- Quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è inutilmente decorso e l'amministrazione non prova l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Se il termine stabilito dal giudice per fruire di un beneficio economico in forma specifica è decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando si tratta di un'obbligazione fungibile.
- L'amministrazione non può invocare la propria inerzia per sottrarsi all'esecuzione del giudicato né può opporre l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa come causa legittima di impedimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo o il dirigente incaricato e attribuendogli i poteri necessari per lo stanziamento, l'impegno, la liquidazione, l'ordine e il pagamento delle somme dovute.
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