Cassazione Penale, Sentenza n. 45880/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava inosservanza ed errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 445, comma 2, cod. proc. pen. e 168 cod. pen. Il difensore contestava che il GUP avesse revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza di applicazione della pena (patteggiamento n. 782/2011, irrevocabile dall'11/6/2011) nonostante i reati per i quali era stata concessa fossero stati dichiarati estinti con ordinanza del GIP del 4/7/2023 ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; inoltre si rilevava che la revoca non poteva fondarsi sull'art. 168 cod. pen. e che il provvedimento impugnato non motivava adeguatamente le ragioni di tale applicazione
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante si tratti di sentenza di patteggiamento, perché la revoca della sospensione condizionale concerne una statuizione non negoziabile tra le parti. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. impedisca la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di applicazione della pena irrevocabile. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che revocava la sospensione condizionale, lasciando impregiudicato il resto dell'accordo e della pronuncia
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi di questa norma impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile
art. 168 cod. pen.
Richiamata dal Giudice nella motivazione contestata dal ricorrente; la Corte osserva che non risultano documentate le ragioni che avrebbero giustificato l'applicazione di questa norma per revocare la sospensione quando il reato è stato estinto
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul rito abbreviato concordato (patteggiamento); la Corte ribadisce che i profili della sentenza non negoziabili tra le parti restano assoggettati al controllo di legittimità
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Pur limitando i motivi di ricorso in caso di patteggiamento, non esclude l'impugnabilità di parti della decisione che riguardano statuizioni non comprese o non negoziabili nell'accordo tra le parti
art. 606 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro parti della sentenza di patteggiamento attinenti a statuizioni non negoziabili
art. 111 Cost.; art. 568 comma 2 e art. 606 comma 2 cod. proc. pen.
Riferimenti costituzionali e processuali richiamati dalla giurisprudenza per giustificare il controllo di legittimità su statuizioni non negoziabili nelle sentenze di patteggiamento
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile contro sentenze di patteggiamento quando riguarda profili o statuizioni non negoziabili tra le parti (es. revoca della sospensione condizionale), e tali profili sono sindacabili secondo i criteri ordinari dell'art. 606 c.p.p.
- La dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza di applicazione della pena irrevocabile, anche se l'interessato ha commesso ulteriori reati nel quinquennio successivo
- La sospensione condizionale della pena, nella misura in cui non rientra nella nozione di "pena" negoziata, costituisce una statuizione non derogabile con l'accordo tra le parti e pertanto è soggetta al controllo di legittimità
- Se il giudice intende revocare misure accessorie o benefici già concessi con sentenze irrevocabili occorre un adeguato fondamento normativo e motivazione; l'assenza di ciò comporta l'annullamento della statuizione mutilata
- In situazioni analoghe conviene verificare preliminarmente se la statuizione impugnata rientri o meno nell'accordo di patteggiamento: se non rientra, il rimedio in cassazione è generalmente percorribile per i motivi di legittimità
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