Cassazione Penale, Sentenza n. 23400/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con cui il GUP aveva applicato una pena detentiva sospesa subordinandone la concessione alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita', lamentando: (i) l'assenza di una manifestazione di consenso esplicita dell'imputato a tale obbligo (difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la condizione imposta dal giudice); (ii) l'illegittimità della durata stabilita per l'attività non retribuita, ritenuta eccedente i limiti previsti dall'ordinamento (in particolare il limite di sei mesi dell'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 richiamato dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il primo motivo (con assorbimento del secondo) stabilendo che, nel rito di cui all'art. 444 c.p.p., il giudice non puo' imporre d'ufficio alla parte un obbligo ulteriore non concordato: se la sospensione condizionale deve essere subordinata ad uno degli obblighi di cui all'art. 165 c.p., dette condizioni (compresa la prestazione di attivita' non retribuita) devono essere oggetto dell'accordo tra le parti e devono, quando necessario, indicarne la durata; in mancanza, la sospensione non puo' essere accordata e, se l'efficacia della richiesta di patteggiamento e' stata subordinata a tale riconoscimento, l'intero patteggiamento deve essere rigettato. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che la durata dell'attivita' non retribuita e' soggetta a due limiti cumulativi: non puo' superare la durata della pena sospesa (art. 165, comma 1, c.p.) e comunque non puo' eccedere il limite massimo di sei mesi previsto dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (come richiamato dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.). Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata annullata e gli atti sono stati rimessi per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
norma richiamata per la continuazione delle pene; usata in motivazione per il cumulo/continuazione delle condanne.
art. 495 cod. pen.
norma del codice penale relativa al reato oggetto del patteggiamento (indicata nella sentenza impugnata).
art. 165 cod. pen.
inserita la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' "se il condannato non si oppone"
stabilisce gli obblighi cui puo' o deve essere subordinata la sospensione condizionale; la Corte ha interpretato che l'obbligo deve essere oggetto di pattuizione nel rito ex art. 444 c.p.p. quando la scelta e la modulazione dell'obbligo sono discrezionali del giudice
art. 444 cod. proc. pen.
disciplina il rito speciale del patteggiamento; la Corte ricorda che l'accordo tra le parti definisce il contenuto vincolante della sentenza e che il giudice puo' solo recepire o rigettare l'accordo, non integrarlo con prescrizioni non concordate dalle parti
art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.
rinvia, "in quanto compatibili", a talune disposizioni sul lavoro di pubblica utilita' (art. 54 d.lgs. n. 274/2000); la Corte ha ritenuto che tale rinvio renda applicabile anche il limite di durata di sei mesi, salvo incompatibilita' effettiva
art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
la durata del periodo in cui il condannato deve prestare il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi
fornisce il limite minimo e principalmente il limite massimo (sei mesi) che, se compatibile e richiamato dall'art. 18-bis, si cumulano con il limite fissato dall'art.165 c.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
norma invocata in tema di ammissibilita' del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, con riguardo a vizi relativi alla legittimita' della pena o difetto di correlazione tra richiesta e sentenza
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non puo' aggiungere d'ufficio condizioni non concordate dalle parti; il contenuto essenziale dell'accordo (pena e condizioni accessorie pattuite) vincola il giudice che puo' solo recepirlo o rigettarlo.
- Se la sospensione condizionale e' subordinata all'esecuzione di attivita' non retribuita, la pattuizione deve comprendere esplicitamente l'obbligo e, quando rilevante, la sua durata; in mancanza la sospensione non puo' essere concessa e, se la sua concessione era condizione di efficacia del patteggiamento, il patteggiamento deve essere rigettato.
- La durata dell'attivita' non retribuita e' soggetta a due limiti cumulativi: non puo' superare la durata della pena sospesa (art. 165 c.p.) e comunque non puo' eccedere sei mesi (art. 54 d.lgs. n. 274/2000, come richiamato dall'art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen.).
- Quando il difensore interviene con procura speciale deve essere verificata la legittimazione del procuratore a pattuire anche obblighi rilevanti per diritti fondamentali del cliente; il giudice e' tenuto ad accertare l'effettiva manifestazione di consenso dell'imputato.
- In pratica: chi intende patteggiare e subordinare la sospensione alla prestazione di lavoro per la collettivita' deve esplicitare nell'accordo la natura dell'obbligo e la sua durata (entro i limiti richiamati), per evitare che il giudice rifiuti il patteggiamento o che la statuizione venga annullata in cassazione.
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