Sentenza n. 293/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento dell’atto prot. n. -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione finanziaria, notificato il -OMISSIS-, recante diniego di rimborso delle spese sostenute a causa della mancata fruizione dell’alloggio di servizio; e per l’accertamento della spettanza del suindicato rimborso ovvero per la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento del risarcimento del danno per mancata fruizione dell'alloggio di servizio assegnato al ricorrente, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rimborso delle spese sostenute per la mancata fruizione dell'alloggio di servizio assegnato
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, trasferito al comando di una Stazione dei Carabinieri, incarico cui spettava un alloggio di servizio gratuito, aveva ricevuto la formale assegnazione dell'immobile. Non aveva tuttavia potuto utilizzarlo perché ancora occupato da un precedente comandante, ormai privo di titolo. Dopo la cessazione dall'incarico, aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per raggiungere quotidianamente la sede di servizio dalla propria residenza, quantificate in € 11.692,80 sulla base delle tabelle ACI. L'Amministrazione aveva negato il rimborso, sostenendo che il trasferimento fosse avvenuto a domanda, che il rimborso previsto dall'art. 47 d.P.R. 164/2002 riguardasse soltanto i trasferimenti d'autorità e i canoni di locazione, e che non fosse provato l'effettivo esborso delle spese di viaggio. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 363 e 383 d.P.R. 90/2010 e ha inoltre lamentato l'inerzia dell'Amministrazione nel liberare l'alloggio mediante gli strumenti di autotutela esecutiva previsti dall'ordinamento militare. L'Amministrazione ha contestato anche il nesso causale, la colpa, la prova del danno e la quantificazione, evidenziando errori nel calcolo dei chilometri e il mancato computo di ferie, permessi e altri giorni di assenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che al ricorrente spettasse l'alloggio di servizio in ragione dell'incarico di comandante di Stazione, espressamente incluso nell'allegato A richiamato dagli artt. 363 e 383 d.P.R. 90/2010. La formale assegnazione dell'alloggio aveva fatto sorgere in capo all'Amministrazione il dovere di procurarne la concreta disponibilità. L'occupazione dell'immobile da parte di altro militare privo di titolo non esonerava l'Amministrazione, che avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente per liberare il bene mediante gli strumenti di autotutela previsti dall'ordinamento. Il giudice ha escluso la pertinenza dell'art. 47 d.P.R. 164/2002, poiché tale disposizione disciplina il rimborso del canone di un diverso alloggio in caso di mancata assegnazione dell'alloggio di servizio, mentre la fattispecie riguardava un alloggio formalmente assegnato ma non reso disponibile; inoltre, il ricorrente non aveva richiesto quel beneficio specifico. È stata riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione per il mancato godimento dell'alloggio: il danno da spese di viaggio era causalmente collegato all'inadempimento, la permanenza presso la residenza familiare costituiva una soluzione alternativa congruente e l'inerzia dell'Amministrazione dimostrava anche la colpa dell'apparato. Quanto alla quantificazione, il ricorrente non aveva provato documentalmente gli esborsi effettivi, il calcolo dei chilometri era errato e non considerava ferie, permessi, festività e altre assenze. Tuttavia, le tabelle ACI sono state ritenute un parametro utilizzabile per la liquidazione equitativa. Applicando un abbattimento di circa il 40%, il danno è stato liquidato in € 7.000,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti della motivazione; le spese sono state compensate per metà e per la restante metà poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
artt. 363 e 383 d.P.R. 90/2010
L’art. 363, rubricato “Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione”, così testualmente recita: “1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lett a), del comma 1, dell’articolo 362 sono indicati nell’allegato A di cui all’articolo 383. 2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilità nonché l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, è disposta con determinazione del Comandante generale con facoltà di delega. 3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all’Agenzia del demanio”.
L'incarico di comandante di Stazione rientra tra quelli cui spetta l'alloggio di servizio gratuito. Una volta formalmente assegnato l'alloggio, l'Amministrazione deve procurarne la concreta disponibilità; la mera esistenza dell'immobile non è sufficiente se il bene rimane occupato da un soggetto privo di titolo.
art. 47 d.P.R. 164/2002
“2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. 3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.”
La disposizione riguarda il rimborso del canone di un diverso alloggio reperito dal personale trasferito d'autorità in attesa dell'assegnazione dell'alloggio di servizio. Non disciplina la diversa fattispecie dell'alloggio formalmente assegnato ma non reso disponibile.
art. 1218 c.c.
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In presenza di responsabilità contrattuale, grava sul debitore l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da una causa non imputabile; non è necessario che il danneggiato dimostri autonomamente la colpa dell'Amministrazione.
art. 1227 c.c.
La disposizione è stata richiamata in relazione alla riduzione del risarcimento e alla liquidazione equitativa, considerando la mancata prova degli esborsi effettivi, gli errori nel calcolo dei chilometri e i giorni in cui non era stata prestata attività lavorativa.
art. 2697 c.c.
Il ricorrente è tenuto a provare il danno e la sua concreta entità; il mero richiamo alle tabelle ACI non dimostra da solo l'effettivo esborso sostenuto.
artt. 278 e seguenti d.lgs. 66/2010
Le disposizioni sono richiamate quali fondamento degli strumenti di autotutela esecutiva utilizzabili dall'Amministrazione per liberare l'alloggio di servizio occupato senza titolo.
artt. 329 e seguenti d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono richiamate insieme alla disciplina dell'ordinamento militare in materia di recupero degli alloggi di servizio occupati senza titolo.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rilevano ai fini dell'oscuramento dei dati personali identificativi del ricorrente nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Fornisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento.
Massime di principio
- Quando a un militare sia formalmente assegnato un alloggio di servizio in ragione dell'incarico ricoperto, l'Amministrazione non adempie al proprio obbligo rendendo semplicemente individuabile un immobile: deve procurarne la concreta disponibilità, anche attivando tempestivamente gli strumenti di autotutela esecutiva contro l'occupante privo di titolo.
- L'occupazione dell'alloggio di servizio da parte di un precedente assegnatario ormai privo di titolo non esclude la responsabilità dell'Amministrazione verso il nuovo assegnatario, se l'Amministrazione rimane inerte e non libera il bene in tempi ragionevoli.
- Il rimborso previsto per il personale trasferito d'autorità che, in attesa dell'assegnazione dell'alloggio di servizio, sostenga canoni di locazione per un diverso immobile presuppone la mancata assegnazione dell'alloggio e non si applica alla distinta fattispecie dell'alloggio formalmente assegnato ma non reso disponibile.
- In caso di responsabilità contrattuale dell'Amministrazione per mancata disponibilità dell'alloggio di servizio, il debitore pubblico può liberarsi dalla responsabilità provando che l'inadempimento o il ritardo dipendano da una causa non imputabile; non grava sul danneggiato l'onere di provare autonomamente la colpa dell'Amministrazione.
- Le spese di viaggio sostenute dal militare per raggiungere la sede di servizio possono costituire danno risarcibile se risultano causalmente collegate alla mancata disponibilità dell'alloggio assegnato e rappresentano una soluzione alternativa congruente rispetto al reperimento di una diversa abitazione.
- Le tabelle ACI possono essere utilizzate come parametro per la liquidazione equitativa del danno da spese di viaggio, ma l'importo deve essere ridotto quando il ricorrente non dimostri gli esborsi effettivi, commetta errori nel calcolo dei chilometri o includa giorni di ferie, permesso, festività e altre assenze.
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