Sentenza n. 373/2026 - Parma, Sezione 1
per l’annullamento, - del decreto del 23 novembre 2022, notificato in data 30 novembre 2022, con cui la Questura di Reggio Emilia ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la nullità del decreto per mancanza della sottoscrizione del Questore, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 11, 43 e 39 del r.d. 773/1931 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e manifesta ingiustizia. In particolare, ha lamentato che la Questura non avesse esaminato né confutato le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto e che le vicende poste a fondamento del diniego — denunce per reati ambientali, violazioni in materia di lavoro, violazione delle regole di circolazione durante l’emergenza Covid, una querela per lesioni e una violazione del codice della strada — non fossero indicative di pericolosità sociale o di un rischio di uso improprio dell’arma. Il procedimento penale conseguente alla querela per lesioni, inoltre, si era limitato all’iscrizione nel registro degli indagati, senza esercizio dell’azione penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, ritenendo che l’omessa sottoscrizione determini la nullità del provvedimento soltanto quando generi assoluta incertezza sulla provenienza dell’atto o sulla paternità della volontà amministrativa. Nel caso concreto, intestazione ufficiale, elementi istituzionali e altri dati strutturali consentivano di individuare con certezza l’autorità emanante. Ha invece accolto il secondo motivo sotto entrambi i profili dedotti. La partecipazione procedimentale non può ridursi a un adempimento formale: l’amministrazione deve esaminare le memorie e i documenti pertinenti presentati dall’interessato e dare conto nel provvedimento finale delle ragioni per cui non li ritiene meritevoli di accoglimento. L’omessa valutazione delle osservazioni ha quindi determinato difetto di istruttoria e di motivazione. Il diniego è stato inoltre ritenuto illegittimo perché le condotte contestate non erano state specificamente correlate a un rischio di uso violento o improprio dell’arma: le violazioni lavoristiche, ambientali, delle disposizioni emergenziali sulla circolazione e del codice della strada non costituivano, per il loro contenuto, indici di pericolosità riferibili al porto di fucile. Neppure la mera iscrizione nel registro degli indagati per una querela per lesioni, non seguita dall’esercizio dell’azione penale, poteva giustificare autonomamente il diniego. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, da adottare nel rispetto dei principi affermati; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La mancanza della sottoscrizione comporta nullità solo quando determini assoluta incertezza sulla provenienza dell’atto o sulla paternità della volontà amministrativa; se la provenienza è desumibile da altri elementi strutturali, il provvedimento resta valido sotto questo profilo.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione impone all’amministrazione di dare conto anche delle ragioni per cui non accoglie le osservazioni pertinenti presentate dall’interessato nel procedimento.
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
La partecipazione procedimentale richiede una valutazione effettiva di memorie, osservazioni e documenti; la loro omissione non è compatibile con una partecipazione meramente formale e incide sulla legittimità del provvedimento finale.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
Il diniego o mancato rinnovo del titolo di polizia deve fondarsi su una valutazione concreta e motivata della pericolosità dell’interessato in rapporto all’uso dell’arma, non su vicende prive di specifica attitudine dimostrativa.
art. 335 c.p.p.
La mera iscrizione nel registro degli indagati, quale atto dovuto conseguente alla notizia di reato, non dimostra di per sé la pericolosità dell’interessato e non può autonomamente sorreggere il diniego del titolo.
Massime di principio
- La partecipazione procedimentale non si esaurisce nella comunicazione di avvio e nella facoltà di presentare memorie: l’amministrazione deve esaminare gli apporti pertinenti dell’interessato e motivare, nel provvedimento finale, le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
- L’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali pertinenti determina illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, anche quando non sia richiesta una confutazione analitica di ogni singola argomentazione del privato.
- Il diniego o il mancato rinnovo di una licenza di porto d’armi deve fondarsi su una valutazione concreta, attuale e motivata della pericolosità dell’interessato in relazione al possibile uso improprio o violento dell’arma; non sono sufficienti precedenti o violazioni che non presentino una specifica connessione con tale rischio.
- La mera iscrizione di una persona nel registro degli indagati, non seguita dall’esercizio dell’azione penale, non costituisce di per sé prova di pericolosità sociale e non può autonomamente giustificare il diniego di rinnovo di un titolo di polizia.
- La mancanza della firma del provvedimento amministrativo determina nullità soltanto quando renda assolutamente incerta la provenienza dell’atto o la paternità della volontà amministrativa; la provenienza può essere desunta anche da elementi strutturali e istituzionali diversi dalla sottoscrizione.
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