Cassazione Penale, Ordinanza n. 23213/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Messina è stata disposta la conversione, ai sensi dell'art. 103 legge n. 689 del 1981, della pena pecuniaria dell'ammenda di euro 1.500 irrogata con sentenza del Tribunale di Messina divenuta definitiva il 23 giugno 2024. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: mancata applicazione dell'art. 660, comma 9, cod. proc. pen. e, in subordine, richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilità sostitutivo, con ulteriore domanda di rateizzazione. A sostegno, è stato allegato che il condannato non percepirebbe alcun reddito idoneo a consentire il pagamento dell'intera somma e convivrebbe con la sorella, che avrebbe a sua volta necessità di assistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e fondato su questioni di fatto, oltre che manifestamente infondato, osservando che il provvedimento impugnato aveva motivato in modo completo e corretto sull'inesistenza di condizioni che giustificassero la rateizzazione, richiamando la necessità che tali condizioni sussistessero già al momento dell'ingiunzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 103 legge n. 689 del 1981
norma applicata dal Magistrato di sorveglianza per la conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento
art. 660, comma 9, cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di rateizzazione e delle modalità alternative di esecuzione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento di conversione della pena pecuniaria è inammissibile quando si limita a dedurre censure generiche o sostanzialmente fattuali, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La rateizzazione della pena pecuniaria presuppone la dimostrazione dell'assoluta impossibilità di adempiere, anche in forma rateale, e tale presupposto deve risultare sussistente già al momento dell'ingiunzione.
- Quando il provvedimento impugnato dà conto in modo compiuto dell'assenza dei presupposti per l'adempimento rateale, la censura di vizio motivazionale è manifestamente infondata se non evidenzia reali aporie logiche o omissioni decisive.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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