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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11080/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto su uno spazio aperto e sui manufatti ivi insistenti, con contestazioni circa il regime dominicale della particella interessata e l'esistenza o meno di servitù di passaggio. In primo grado una parte aveva chiesto l'accertamento dell'inesistenza di servitù di passaggio e di ogni altra servitù sullo spazio di proprietà comune, mentre in via subordinata aveva domandato l'accertamento di una servitù di transito pedonale e carrabile e di occupazione di area a carico del fondo altrui, per l'accesso a un fondo limitrofo. I ricorrenti, costituitisi anche con domanda riconvenzionale, avevano chiesto la rimozione di opere realizzate sull'area, sostenendo di esserne proprietari esclusivi o, comunque, che tali opere dovessero essere rimosse perché vietate alla controparte. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: 1) l'erronea individuazione del regime dominicale della particella e dei manufatti, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio ritenuta viziata, con conseguente rigetto delle doglianze di appello senza adeguata argomentazione; 2) la mancata motivazione del rigetto dell'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio in appello, deducendo violazione di varie norme processuali e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello era conforme a quella di primo grado ed era stata pronunciata in un giudizio di appello successivo al 12 settembre 2012, con applicazione del divieto di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; ha inoltre ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, anche la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. relativa alla violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché sostanzialmente sovrapposta alla doglianza motivazionale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'art. 112 c.p.c. riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni e non su istanze istruttorie, e ha ribadito che il giudice di merito, quando ritenga di fondare la decisione su alcune prove anziché su altre, non ha l'obbligo di confutare espressamente ogni singolo elemento probatorio o ogni deduzione contraria, essendo sindacabile in cassazione solo una motivazione del tutto inidonea a ricostruire il percorso logico seguito. Poiché entrambi i motivi erano inammissibili, lo è stato l'intero ricorso. La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello è conforme a quella di primo grado e il giudizio di appello è successivo al 12 settembre 2012, per effetto dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso la sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado nei casi indicati dalla norma.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La doglianza per violazione di legge è inammissibile se è priva di specificità e si risolve nella riproposizione della censura motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di motivazione non può essere dedotta in modo generico o sovrapponendola al vizio di omesso esame; il giudice deve esporre le ragioni del proprio convincimento, ma non confutare ogni singola deduzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge non possono essere usate per contestare, in via surrettizia, la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Riguarda l'omessa pronuncia su domande o eccezioni, non il mancato accoglimento o il rigetto di istanze istruttorie.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma la Corte non ne valorizza una specifica violazione autonoma ai fini decisori.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma non assume rilievo autonomo rispetto alla valutazione di inammissibilità delle doglianze.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, senza specifica incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado, resa in un giudizio di secondo grado instaurato dopo il 12 settembre 2012, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
  • La deduzione di violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. deve essere specifica e autonoma: non è ammissibile se si sovrappone alla doglianza di omesso esame del fatto o si traduce in una contestazione della ricostruzione del merito.
  • L'art. 112 c.p.c. non può essere invocato per lamentare il rigetto di istanze istruttorie, poiché esso presidia il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con riferimento a domande ed eccezioni.
  • Il giudice di merito può selezionare le prove ritenute decisive senza dover confutare analiticamente ogni prova contraria o ogni deduzione difensiva; il sindacato di legittimità interviene solo se la motivazione è così carente da non consentire di ricostruire il percorso logico della decisione.
  • La critica in cassazione non può consistere nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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