Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1513/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV – Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 20.5.2024, ai sensi degli artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), D.L. n. 7/2002, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio “di un impianto di accumulo della potenza di 102 MW denominato “Carpi Bess” ubicato nel Comune di Carpi (MO) e delle relative opere connesse”, anche a fronte della diffida trasmessa al MASE in data 13.4.2026. PER LA CONDANNA: - dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi degli artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), D.L. n. 7/2002; - a rimborsare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, il 50% dei diritti di istruttoria versati pari a € 63.797,83.

Giustizia amministrativa202600772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia sull’istanza di autorizzazione unica per costruzione ed esercizio di un impianto di accumulo da 102 MW nel Comune di Carpi e delle opere connesse

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero e della Direzione generale competente sull’istanza di autorizzazione unica presentata il 20 maggio 2024 ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e dell’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002, anche dopo una diffida indicata nell’epigrafe come trasmessa il 13 aprile 2026. Ha inoltre domandato che l’Amministrazione fosse condannata a dare impulso al procedimento e a provvedere, nonché a rimborsare il 50% dei diritti istruttori versati, pari a € 63.797,83. Il ricorso deduceva articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che la sentenza ne riporti il contenuto specifico.

La decisione

La ricorrente ha comunicato che, nelle more del giudizio, aveva ottenuto l’autorizzazione richiesta e ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il TAR ha accolto tale richiesta e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; non ha quindi esaminato nel merito le censure sull’inerzia né deciso la domanda di rimborso dei diritti istruttori. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Considerato, pertanto, che conformemente all’istanza proveniente dall’odierna ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett c) c. p. a.;

    Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nel caso concreto l’autorizzazione ottenuta nelle more ha fatto venir meno l’interesse alla pronuncia sull’inerzia.

Massime di principio

  • L’ottenimento, nelle more del giudizio, del provvedimento amministrativo richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’azione avverso il silenzio e comportare l’improcedibilità del ricorso, quando il ricorrente ne chieda la dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.