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Sentenza

Sentenza n. 576/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione, dell’ordinanza n. 60 del Comune di Cava de’ Tirreni notificata a mezzo pec il 18/12/2025 e dell’ordinanza del Comune del Comune di Cava de’ Tirreni n. 10/2026 – notificata il 22.01.2026.

Giustizia amministrativa202600255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 60/2025 e successiva ordinanza n. 10/2026, aventi ad oggetto la messa in sicurezza e la pulizia dell’alveo del corso d’acqua indicato come torrente Cavaiola, con individuazione degli enti tenuti agli interventi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione)

La controversia

La Regione Campania ha impugnato le ordinanze comunali deducendo, anzitutto, l’errata individuazione del corso d’acqua e delle competenze amministrative, sostenendo che il tratto interessato potesse essere il Vallone Curaturo o Lupo, riconducibile alle opere di competenza consortile, e non il torrente Cavaiola. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 54 TUEL, degli artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990, degli artt. 97 e 118 Cost. e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, atipicità e sviamento, assumendo che mancassero i presupposti di eccezionalità, imprevedibilità, contingibilità e urgenza non fronteggiabile con strumenti ordinari per l’adozione di ordinanze extra ordinem. Ha infine sostenuto che la protezione della sede ferroviaria e la stabilità dei relativi versanti competessero a RFI ai sensi dell’art. 12 R.D. 523/1904. Il Comune ha difeso la legittimità delle ordinanze, richiamando l’attualità e l’aggravamento del pericolo, mentre il Consorzio ha sostenuto di non essere competente per la manutenzione del corso d’acqua naturale e delle relative opere idrauliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato entrambe le ordinanze. Il Collegio ha ribadito che il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato solo in presenza di una situazione eccezionale, imprevedibile e concretamente pericolosa per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e previa adeguata verifica dei presupposti di fatto. Nel caso concreto, pur riconoscendo l’attualità e la gravità del pericolo, il TAR ha escluso la contingibilità e soprattutto l’imprevedibilità: la situazione dell’alveo e degli argini era stata segnalata in precedenza, si era già verificata negli anni passati ed era stata oggetto di precedenti interventi regionali. L’ordinanza comunale era stata inoltre utilizzata per imporre unilateralmente un assetto delle competenze tra Regione, Comune e Consorzio, in presenza di una controversia istituzionale sulla natura del corso d’acqua e sull’ente competente, invece di promuovere una gestione ordinaria, concertata e rispettosa del principio di leale collaborazione. L’annullamento non legittima tuttavia l’inerzia degli enti coinvolti, che sono tenuti a collaborare per individuare tempestive e definitive misure di tutela della pubblica incolumità. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il testo della norma non è riportato integralmente nella sentenza.

    Il potere di ordinanza contingibile e urgente richiede una situazione eccezionale, imprevedibile e urgente, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e non può essere utilizzato per risolvere controversie istituzionali o per definire unilateralmente il riparto di competenze.

  • artt. 1, 3 e 6 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, alla motivazione e all’istruttoria; le relative censure sono state assorbite, fatta salva la valutazione complessiva del difetto dei presupposti dell’ordinanza.

  • artt. 97 e 118 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al buon andamento, alla leale collaborazione e al coordinamento nell’esercizio delle competenze amministrative.

  • artt. 86 e 89 d.lgs. 112/1998

    Richiamati nella giurisprudenza riportata in sentenza quali disposizioni attributive alla Regione di funzioni di polizia idraulica.

  • art. 183, comma 1, lett. b-ter, d.lgs. 152/2006

    Richiamato per affermare la competenza comunale sulla raccolta dei rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d’acqua, nell’ambito del riparto ordinario delle funzioni.

  • art. 12 R.D. 523/1904

    Invocato dalla Regione per sostenere la competenza di RFI in ordine alla protezione della sede ferroviaria e alla stabilità dei versanti; la relativa censura non è stata esaminata per assorbimento.

  • art. 10 l.r. Campania 7/2025

    “I Consorzi provvedono, nei rispettivi comprensori, ai sensi e con le modalità previste negli articoli 6 e 7, alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo...”

    Richiamato nel contraddittorio per distinguere le competenze dei Consorzi sulle opere di bonifica e irrigazione dalle competenze relative ai corsi d’acqua naturali e alle opere idrauliche.

  • art. 6, comma 4, l.r. Campania 7/2025

    Richiamato dalla Regione per sostenere la riconducibilità del Vallone Lupo alle opere di competenza consortile; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti presuppone congiuntamente l’urgenza, intesa come imminente e concreta pericolosità per la pubblica incolumità, e la contingibilità, intesa come eccezionalità e imprevedibilità della situazione non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
  • Non è legittimo utilizzare un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare situazioni prevedibili, permanenti o già manifestatesi in passato e già oggetto di segnalazioni o interventi ordinari, anche quando il pericolo sia attuale e grave.
  • Il potere extra ordinem non può essere esercitato per risolvere unilateralmente controversie sul riparto di competenze tra amministrazioni pubbliche; in tali casi gli enti devono utilizzare gli strumenti ordinari e cooperare secondo un metodo concertato, nel superiore interesse della pubblica incolumità.
  • L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede un preventivo e concreto accertamento della situazione di fatto e delle competenze degli enti coinvolti; non è sufficiente richiamare genericamente una situazione di pericolo senza chiarire la natura dell’opera o del corso d’acqua e l’ambito degli interventi spettanti a ciascun soggetto.
  • L’annullamento di un’ordinanza contingibile e urgente per carenza dei relativi presupposti non esonera le amministrazioni competenti dal dovere di attivarsi tempestivamente, mediante collaborazione interistituzionale, per assicurare la tutela della pubblica incolumità.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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