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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3392/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2001, 2002 e 2003, con i quali erano state recuperate a tassazione ritenute IRPEF che la società avrebbe omesso di operare e versare sui compensi corrisposti a lavoratori dipendenti irregolari, pagati «in nero» o «fuori-busta». Gli accertamenti si fondavano su un processo verbale della Guardia di Finanza: secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, due società formalmente subappaltatrici erano in realtà squadre di operai gestite da un soggetto, mentre i loro conti correnti erano utilizzati per convertire in contanti bonifici e assegni provenienti dalla contribuente e pagare la manodopera; inoltre, i lavoratori transitavano periodicamente dai libri matricola della contribuente a quelli delle due società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza pronunciata il 22 febbraio 2011 e depositata il 30 marzo 2011, aveva confermato tale esito, ritenendo insufficienti gli elementi del PVC e lamentando l’assenza di controlli più approfonditi sulle società coinvolte e sui conti bancari. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di cassazione, deducendo l’omessa ed erronea motivazione su fatti controversi e decisivi: la CTR avrebbe trascurato gli elementi oggettivi risultanti dalle indagini bancarie, dalla documentazione contabile comparata e dalle dichiarazioni raccolte, che, secondo la ricorrente, sostenevano l’impiego di manodopera irregolare e l’omesso versamento delle ritenute. La società ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale condizionato con tre motivi: violazione delle regole sulla motivazione degli atti impositivi e sulla loro allegazione; vizio motivazionale circa allegati al PVC non portati a conoscenza della società; violazione della disciplina dei presupposti, della quantificazione e delle modalità di accertamento delle ritenute IRPEF sul lavoro dipendente.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente contro il ricorso principale: ha ritenuto rispettati i requisiti di contenuto del ricorso, ha escluso che la censura lasciasse senza impugnazione un’autonoma ratio decidendi e ha giudicato il motivo specifico, autosufficiente e diretto contro l’argomentazione della sentenza, non già volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quanto alla produzione documentale, ha richiamato il principio secondo cui l’onere di deposito può essere assolto, nei casi indicati, mediante la produzione del fascicolo di parte o il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ferma la specifica indicazione degli atti rilevanti. Ha quindi accolto l’unico motivo dell’Agenzia: applicabile la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. anteriore alla novella del 2012, la Corte ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare circostanze storiche puntualmente indicate e potenzialmente decisive, tra cui le movimentazioni bancarie, la conversione in contanti delle somme provenienti dalla contribuente, il ruolo attribuito alle società formalmente subappaltatrici e il confronto dei libri matricola e della documentazione contabile delle tre società. La motivazione della CTR, limitata a dubitare della sufficienza del PVC e a ipotizzare ulteriori verifiche, è stata giudicata frammentaria e insufficiente anche perché non considerava che la Guardia di Finanza aveva acquisito e confrontato la documentazione contabile. I tre motivi del ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse: la società, vittoriosa in primo grado, non aveva presentato controdeduzioni all’appello dell’Ufficio e le questioni incidentali non erano state esaminate né dichiarate assorbite in appello. La sentenza è stata cassata limitatamente al ricorso principale, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Sono infondate le censure: sub a) in quanto, come si evince dal testo del ricorso per cassazione, esso soddisfa i requisiti contenutistici indicati dall’art. 366 c.p.c.

    Il ricorso principale è ammissibile quanto ai requisiti di contenuto; inoltre, per gli atti e i documenti rilevanti, resta necessaria la specifica indicazione che ne consenta il reperimento.

  • art. 369 c.p.c.

    In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

    L’onere di produrre gli atti sui quali si fonda il ricorso può essere assolto anche tramite la produzione del fascicolo di parte o, per il fascicolo d’ufficio, mediante deposito della richiesta di trasmissione vistata; resta comunque indispensabile identificare specificamente gli atti e i dati necessari a reperirli.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La sentenza impugnata trascura affatto ciascuno di questi elementi oggettivi e perviene ad una soluzione della controversia, in senso sfavorevole all’Amministrazione finanziaria, lungo un percorso argomentativo frammentario e parziale, limitandosi a sollevare perplessità sul contenuto del PVC e a esprimere il dubbio che, forse, la verifica fiscale avrebbe dovuto essere compiuta in modo più approfondito, estendendo le indagini a Simtel Srl e a Sogeni Italia Srl.

    Nel regime applicabile ratione temporis, il vizio motivazionale ricorre quando la sentenza omette o valuta in modo insufficiente fatti storici controversi e decisivi. La censura è fondata se individua puntualmente circostanze la cui considerazione avrebbe potuto condurre, con giudizio di certezza, a una decisione diversa; la Corte ha rilevato che la CTR aveva trascurato gli elementi oggettivi dedotti dall’Agenzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione previsto dalla formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis riguarda un preciso accadimento o una precisa circostanza storica. Il fatto deve essere decisivo, nel senso che la sua considerazione avrebbe condotto a una decisione diversa con un giudizio di certezza e in rapporto causale con la soluzione adottata.
  • La censura motivazionale è specifica quando individua puntualmente le circostanze trascurate e consente alla Corte di legittimità di verificarne la decisività; non si risolve in una richiesta di sostituire alla ricostruzione dei fatti del giudice di merito una ricostruzione alternativa.
  • È insufficiente la motivazione che svaluta gli elementi probatori con considerazioni generiche o con l’ipotesi che sarebbero state opportune ulteriori indagini, senza confrontarsi con gli elementi oggettivi già acquisiti e specificamente dedotti, quando questi possono incidere in modo decisivo sulla soluzione della controversia.
  • La parte vittoriosa in primo grado che non abbia svolto controdeduzioni in appello non può proporre in cassazione, per carenza d’interesse, un ricorso incidentale condizionato su questioni che il giudice d’appello non ha esaminato e non ha dichiarato assorbite, perché estranee al thema decidendum del grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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