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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8078/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società agricola aveva impugnato l’estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento che assumeva di non avere ricevuto, deducendo inoltre prescrizione e decadenza dal potere impositivo. La CTR della Puglia, con sentenza depositata il 12 maggio 2014, aveva accolto il ricorso della contribuente contrassegnato dal n. RG 1940/2010. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione contro tale statuizione, sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare l’eccezione di non impugnabilità dell’estratto di ruolo e di carenza di interesse ad agire in assenza di un atto impositivo; ha richiamato l’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 3, e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Con separato ricorso, la società contribuente aveva censurato la decisione relativa al ricorso RG 2577/2011 per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità del piano di classifica, omesso esame di fatti decisivi e della deposizione del sindaco, violazione dell’art. 2697 c.c. e motivazione apparente. Il 20 settembre 2017 la contribuente ha rinunciato a quest’ultimo ricorso, in attuazione di un accordo stipulato con il Consorzio di bonifica il 27 giugno 2017.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso successivo della società contribuente, ritenendo rituale la rinuncia sottoscritta dalla ricorrente, dal Consorzio e dai rispettivi difensori muniti dei necessari poteri; ha compensato le spese tra contribuente e Consorzio in considerazione dell’accordo intervenuto. Ha invece rigettato il ricorso principale della concessionaria. La censura è stata ritenuta inammissibile perché, pur formulata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentava in realtà l’omessa pronuncia su un’eccezione: il vizio avrebbe dovuto essere dedotto come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, così da consentire alla Cassazione l’esame degli atti processuali. La Corte ha inoltre osservato che, poiché la contribuente aveva lamentato l’omessa notifica delle cartelle sottese all’estratto di ruolo, era applicabile il principio delle Sezioni Unite n. 19704/2015: il contribuente può impugnare la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo quando ne deduce l’invalidità della notifica. La concessionaria è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia della ricorrente contribuente è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalla ricorrente, dal Consorzio di Bonifica e dai loro difensori in questa sede, da qualificarsi muniti dei relativi poteri: sicchè deve trovare applicazione l’art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina la declaratoria di estinzione del relativo giudizio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il motivo – deducente “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5 – evoca il paradigma di cui a tale norma non solo in modo manifestamente contraddittorio, ma anche, in ogni caso, al di fuori dei limiti che nella ricostruzione del suo significato, sono stati individuati da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

    Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, non l’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza.

  • art. 112 c.p.c.

    Ed invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

    L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va denunciata come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Ed invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

    La denuncia dell’omessa pronuncia va proposta ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; tale corretta qualificazione consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Quanto alla fondatezza del mezzo, non va sottaciuto, che la contribuente aveva impugnato l’estratto ruolo lamentando l’omessa notifica delle sottese cartelle (v. sentenza impugnata), con la conseguenza che trova applicazione il principio di diritto affermato dalle S.U. con l’arresto n. 19704/2015 secondo cui il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

    La previsione dell’art. 19, comma 3, non esclude che il contribuente impugni la cartella non notificata, conosciuta mediante estratto di ruolo, quando deduca l’invalidità della notifica; il rimedio non è limitato alla contestazione congiunta dell’atto precedente e dell’atto successivo notificato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente concessionaria dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere censurata in cassazione come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.; non è correttamente denunciabile come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5.
  • Il contribuente che deduce l’invalidità della notifica di una cartella può impugnarla dopo averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 non impone di attendere la notificazione di un successivo atto per far valere l’invalidità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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