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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40322/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso, proposta ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289 del 2002, per ottenere il 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da un soggetto residente in una delle province colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dal d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017, per omessa applicazione dello ius superveniens; (3) motivo non specificato nel testo trasmesso. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non autosufficiente, e infondato il secondo, affermando che i limiti quantitativi sopravvenuti al rimborso incidono solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul titolo del diritto al rimborso. Poiché il testo fornito si interrompe dopo il secondo motivo, il terzo non è determinabile dal brano disponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione e non autosufficiente, mentre il secondo era infondato perché lo ius superveniens introdotto dalla normativa sopravvenuta non elimina né modifica il diritto sostanziale al rimborso, ma incide solo sulla concreta erogazione delle somme, da verificare eventualmente in sede esecutiva o di ottemperanza. Non sono state liquidate spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    costituisce il presupposto normativo dell'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    la norma sopravvenuta, come modificata, introduce limiti quantitativi e di capienza delle risorse per l'erogazione dei rimborsi, ma non incide sul titolo del diritto sostanziale già riconosciuto

  • d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies

    la modifica normativa è qualificata come ius superveniens che disciplina i limiti di erogazione del rimborso

  • L. 3 agosto 2017, n. 123

    legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017 richiamata per la disciplina sopravvenuta sui rimborsi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata e per la proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte ravvisa difetto di autosufficienza del primo motivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non trattate nei gradi precedenti, salvo i casi di rilevabilità officiosa; inoltre il motivo deve essere autosufficiente, consentendo alla Corte di verificare direttamente il contenuto degli atti richiamati.
  • La sopravvenienza di norme che limitano quantitativamente l'erogazione di un rimborso non incide automaticamente sul diritto sostanziale già maturato, ma può operare solo sul piano attuativo o esecutivo della prestazione.
  • In assenza di disposizioni transitorie, una modifica legislativa del procedimento amministrativo di rimborso non si applica ai giudizi già pendenti, quando non incida sul titolo del diritto azionato.
  • Quando il giudice accerta il diritto al rimborso, la concreta quantificazione ed eventuale riduzione per insufficienza di fondi appartengono alla fase successiva di esecuzione o di ottemperanza, non alla fase di cognizione sul diritto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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