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Sentenza

Sentenza n. 8559/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento a) del provvedimento di nomina di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania del 6 agosto 2025 con cui il Ministro della Giustizia ha conferito tale incarico al dott. Carlo Berdini; b) della proposta prot. m_dg.GAB.06/08/2025.0029222.E (recante ulteriore prot. m_dg.GDAP.06/08/2025.0341337.U) del 6 agosto 2025, a firma del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, avente a oggetto “dr. Carlo Berdini, dirigente generale penitenziario. Proposta di conferimento di incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Campania”; c) del decreto ministeriale del 2 ottobre 2025 adottato dal Ministro della Giustizia, comunicato con e-mail dell’8 ottobre 2025, con cui è stato conferito d’ufficio alla ricorrente l’incarico di Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria e della relativa nota di trasmissione.

Giustizia amministrativa202515087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Conferimento dell'incarico di Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Campania a un altro dirigente e successivo conferimento d'ufficio alla ricorrente dell'incarico per la Calabria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 6 agosto 2025, con cui l'incarico di Provveditore regionale per la Campania era stato conferito al controinteressato, nonché la relativa proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il successivo decreto del 2 ottobre 2025, con cui le era stato conferito d'ufficio l'incarico di Provveditore regionale per la Calabria. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 154/2005 e del d.lgs. n. 63/2006, sostenendo che la scelta avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio di merito comparativo. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando l'omessa esplicitazione della valutazione comparativa tra i candidati e il mancato rispetto dei criteri relativi ai risultati e obiettivi raggiunti, alle attitudini e capacità professionali e alla natura degli obiettivi da conseguire. La ricorrente ha contestato anche l'erronea valorizzazione, in favore del controinteressato, della conoscenza del territorio campano e della precedente esperienza di Provveditore regionale in Puglia e Basilicata, deducendo eccesso di potere per illogicità, sviamento, arbitrarietà, macroscopica illogicità, errato presupposto e mancata osservanza degli autolimiti fissati dall'avviso di indizione della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha rilevato che l'incarico di Provveditore regionale è conferito dal Ministro della Giustizia, su proposta non vincolante del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e presenta una forte connotazione fiduciaria, con conseguenze sia sui margini di scelta dell'amministrazione sia sull'intensità del sindacato giurisdizionale sulla motivazione. Il regime invocato dalla ricorrente, fondato sul merito comparativo e sui criteri dell'avanzamento di carriera, non era applicabile perché entrambi i soggetti valutati ricoprivano già il ruolo di Provveditore regionale: la ricorrente per la Campania e il controinteressato per la Basilicata. La scelta non comportava quindi un avanzamento di carriera. Trattandosi di una scelta amministrativa tra più soluzioni legittime, il sindacato giudiziale doveva limitarsi alla verifica della credibilità logica della decisione. Il TAR ha inoltre precisato che la qualità di Provveditore uscente della regione interessata può essere legittimamente valorizzata sia per assicurare continuità sia, al contrario, per favorire la rotazione e l'esperienza di altri dirigenti di pari qualifica. Ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta infondatezza consente al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.

  • art. 10, comma 7, d.lgs. n. 63/2006

    L'incarico di Provveditore regionale è conferito dal Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; la proposta non è vincolante.

  • art. 1, comma 1, lett. e), legge n. 145/2005

    Il regime giuridico richiamato dalla ricorrente presuppone un avanzamento di carriera; non si applica quando la scelta riguarda dirigenti che già rivestono la qualifica di Provveditore regionale.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 63/2006

    I criteri relativi a risultati e obiettivi, attitudini e capacità professionali e natura degli obiettivi non sono stati ritenuti applicabili alla fattispecie, non trattandosi di avanzamento di carriera.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La censura motivazionale è stata valutata alla luce della natura fiduciaria dell'incarico e del limitato sindacato giudiziale, circoscritto alla credibilità logica della scelta.

Massime di principio

  • L'incarico di Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, conferito dal Ministro della Giustizia su proposta non vincolante del Capo del Dipartimento competente, ha natura fiduciaria; la proposta non vincolante non trasferisce il potere di nomina al proponente.
  • Il regime del merito comparativo previsto per l'avanzamento di carriera non si applica alla scelta tra dirigenti che già rivestono la qualifica oggetto dell'incarico, quando il conferimento non comporta un avanzamento di carriera.
  • Nelle scelte fiduciarie tra più dirigenti di pari qualifica, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della credibilità logica della scelta, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La pregressa titolarità dell'incarico nella sede interessata può essere valutata legittimamente sia in funzione della continuità amministrativa sia, all'opposto, per favorire la rotazione e l'esperienza di altri dirigenti di pari qualifica.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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