Cassazione Penale, Sentenza n. 6055/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 30/05/2024 che aveva rigettato il suo reclamo volto alla revoca dell'ordinanza n. 5984/2011 del 15/12/2011, con la quale era stata respinta una precedente istanza di liberazione anticipata per il periodo 19/04/2006 - 12/08/2009. La difesa deduceva: 1) insussistenza dell'interesse ad impugnare l'ordinanza del 2011 per la sopravvenuta espiazione della pena e legittimità di una rivalutazione di merito anche in assenza di novità; 2) manifesta illogicità della motivazione circa l'irrilevanza del giudicato penale sopravvenuto come elemento di novità; 3) carenza motivazionale sull'applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'estensione dell'effetto della condotta negativa ai semestri contigui e sulla valutazione delle relazioni degli istituti di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e configuravano tentativi di rinnovata valutazione di fatti già definiti dal giudicato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di rigetto non impugnata acquista efficacia di giudicato e preclude la riesamina del comportamento relativo al periodo oggetto della decisione, salvo sopravvenienza di elementi nuovi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara, completa e conforme ai principi di diritto, e ha affermato l'impossibilità per la Cassazione di sostituirsi a valutazioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))
art. 606, comma 1, lett. c)
Riferimento alle censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))
art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamato come parametro per valutare censure di illogicità o carenza motivazionale: la Corte ha ritenuto che non sussistesse manifesta illogicità né carenza motivazionale nelle argomentazioni del Tribunale
art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le doglianze sono manifestamente infondate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Corte costituzionale, n. 186/2000 (principio richiamato)
Corte cost. n. 186 del 2000
Principio richiamato per ritenere non esclusa la responsabilità/colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, giustificando la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Una ordinanza di rigetto di istanza di liberazione anticipata che non venga impugnata acquista efficacia di giudicato e preclude la riesame del comportamento relativo al periodo già valutato, salvo sopravvenienza di elementi nuovi e rilevanti.
- Se si propone nuova istanza di liberazione anticipata concernente lo stesso periodo già oggetto di un precedente rigetto non impugnato, il giudice non può riaprire la valutazione dei fatti di quel periodo: occorrono elementi sopravvenuti e specifici per superare l'effetto preclusivo.
- In cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito; le censure devono riguardare violazioni di diritto o vizi di motivazione manifesti. Richieste che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La formula "allo stato" nel provvedimento originario non evita l'effetto preclusivo del giudicato: la giurisprudenza considera tale clausola come priva di efficacia ai fini della rinnovazione del sindacato.
- Chi propone impugnazioni manifestamente infondate può essere condannato alle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare preventivamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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