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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6055/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del 30/05/2024 che aveva rigettato il suo reclamo volto alla revoca dell'ordinanza n. 5984/2011 del 15/12/2011, con la quale era stata respinta una precedente istanza di liberazione anticipata per il periodo 19/04/2006 - 12/08/2009. La difesa deduceva: 1) insussistenza dell'interesse ad impugnare l'ordinanza del 2011 per la sopravvenuta espiazione della pena e legittimità di una rivalutazione di merito anche in assenza di novità; 2) manifesta illogicità della motivazione circa l'irrilevanza del giudicato penale sopravvenuto come elemento di novità; 3) carenza motivazionale sull'applicazione dei principi giurisprudenziali relativi all'estensione dell'effetto della condotta negativa ai semestri contigui e sulla valutazione delle relazioni degli istituti di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e configuravano tentativi di rinnovata valutazione di fatti già definiti dal giudicato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'ordinanza di rigetto non impugnata acquista efficacia di giudicato e preclude la riesamina del comportamento relativo al periodo oggetto della decisione, salvo sopravvenienza di elementi nuovi. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara, completa e conforme ai principi di diritto, e ha affermato l'impossibilità per la Cassazione di sostituirsi a valutazioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Riferimento alle censure ammissibili in cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e))

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Richiamato come parametro per valutare censure di illogicità o carenza motivazionale: la Corte ha ritenuto che non sussistesse manifesta illogicità né carenza motivazionale nelle argomentazioni del Tribunale

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 3)

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando le doglianze sono manifestamente infondate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la condanna alle spese e per l'ordine di versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato

  • Corte costituzionale, n. 186/2000 (principio richiamato)

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Principio richiamato per ritenere non esclusa la responsabilità/colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, giustificando la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Una ordinanza di rigetto di istanza di liberazione anticipata che non venga impugnata acquista efficacia di giudicato e preclude la riesame del comportamento relativo al periodo già valutato, salvo sopravvenienza di elementi nuovi e rilevanti.
  • Se si propone nuova istanza di liberazione anticipata concernente lo stesso periodo già oggetto di un precedente rigetto non impugnato, il giudice non può riaprire la valutazione dei fatti di quel periodo: occorrono elementi sopravvenuti e specifici per superare l'effetto preclusivo.
  • In cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito; le censure devono riguardare violazioni di diritto o vizi di motivazione manifesti. Richieste che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La formula "allo stato" nel provvedimento originario non evita l'effetto preclusivo del giudicato: la giurisprudenza considera tale clausola come priva di efficacia ai fini della rinnovazione del sindacato.
  • Chi propone impugnazioni manifestamente infondate può essere condannato alle spese e a sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende); pertanto è opportuno valutare preventivamente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica dell'impugnazione prima di proporla.

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