Sentenza del 29/01/2018 n. 339 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Notifica della cartella di pagamento - Notifica a mezzo servizio postale - Temporanea assenza del destinatario - Invio della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale - Illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento - Assenza di querela di falso - Notifica valida.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, eseguita presso l'indirizzo del destinatario dopo una temporanea assenza e il successivo deposito dell'atto presso la casa comunale. In particolare, è stata contestata l'illeggibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, sostenendo che tale elemento non consentisse di provare la consegna dell'atto al destinatario.
La decisione
La notifica è stata ritenuta validamente eseguita. L'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, anche se recante una firma illeggibile, prova la consegna dell'atto quando la consegna è avvenuta all'indirizzo del destinatario e la firma è stata apposta nello spazio riservato al destinatario o a una persona delegata. La contestazione dell'autenticità o della riferibilità della firma, proposta al di fuori di una querela di falso, non è sufficiente a invalidare la notifica. Le dichiarazioni e attestazioni dell'agente postale, quale pubblico ufficiale, fanno fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c.
Norme richiamate
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Le attestazioni dell'agente postale relative alla consegna e agli adempimenti della notifica hanno efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestate, quanto ai fatti attestati, soltanto mediante querela di falso.
Massime di principio
- La notifica postale può essere valida anche quando il destinatario è temporaneamente assente, purché siano rispettati gli adempimenti successivi, inclusi il deposito presso la casa comunale e l'invio della comunicazione di avvenuto deposito.
- La firma illeggibile sull'avviso di ricevimento non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se l'atto è stato consegnato all'indirizzo corretto e la firma è collocata nello spazio destinato al destinatario o al delegato.
- Per superare l'efficacia probatoria dell'attestazione dell'agente postale non è normalmente sufficiente una semplice contestazione della firma: quando si mettono in discussione i fatti attestati dal pubblico ufficiale, è necessaria la querela di falso.
- Nelle controversie sulla notifica occorre verificare concretamente l'indirizzo di consegna, la corretta sequenza degli adempimenti postali e comunali e la posizione dello spazio in cui è stata apposta la firma.
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