Cassazione Civile, Ordinanza n. 34038/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza/sentenza di merito che aveva respinto la sua opposizione contro un avviso di addebito emesso dall'INPS per il recupero di somme risultanti da otto note di rettifica delle denunce mensili DM10, riferite al periodo aprile-novembre 2017. In primo grado l'opposizione era stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ritenuta tempestiva ma infondata nel merito. In cassazione la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, del D.M. n. 321/1999 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso di addebito fosse formalmente invalido per mancanza del contenuto minimo richiesto, in particolare per l'omessa indicazione della causale del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della cartella/avviso di addebito né aveva allegato copia dell'atto impugnato, impedendo così il controllo sulla dedotta carenza dei requisiti formali. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30 d.l. n. 78/2010
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere i requisiti formali dell'avviso di addebito emesso dall'INPS.
l. n. 122/2010
norma di conversione richiamata insieme all'art. 30 d.l. n. 78/2010 per la disciplina dell'avviso di addebito.
D.M. n. 321/1999
parametro normativo invocato per contestare la conformità formale dell'atto impugnato e il suo contenuto minimo.
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione e l'indicazione della causale del credito nell'atto amministrativo.
art. 617 c.p.c.
il giudice di merito ha qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, ritenendola tempestiva.
art. 380 bis c.p.c.
norma processuale richiamata per la proposta del relatore comunicata alle parti in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri la regolarità formale di un atto impositivo o esecutivo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o allegando gli elementi essenziali dell'atto necessari al controllo della censura.
- La deduzione di un vizio formale dell'avviso di addebito o di un atto equivalente non può essere esaminata se il ricorrente non consente alla Corte di verificare direttamente il contenuto dell'atto contestato.
- La mancata produzione o trascrizione del documento impugnato può determinare l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, anche quando la questione investa la conformità dell'atto allo schema legale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
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