Sentenza n. 1797/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 258/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 115/2025 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.05.2025, notificata il 28.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, recante condanna all'accredito di euro 500,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 500,00 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva integralmente pagato le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio di causalità, liquidandole in euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa pienamente la pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di causalità quando il comportamento amministrativo abbia reso necessario il giudizio.
- In presenza di possibili profili di danno erariale emergenti dalle vicende oggetto del giudizio, il giudice amministrativo può disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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