Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4691/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 5 novembre 2024 n. 4887, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore costituito.

Giustizia amministrativa202505247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 5 novembre 2024, n. 4887, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore costituito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 5 novembre 2024, n. 4887, limitatamente al capo che liquidava in complessivi 1.030 euro, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, le spese di lite distratte in suo favore. La sentenza, non appellata e notificata all'Amministrazione, non era stata eseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento, documentando l'assenza di pagamenti anche parziali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero. Rileva che la distrazione delle spese processuali attribuisce al legale antistatario un credito autonomo, distinto da quello della parte, e quindi la legittimazione ad agire in proprio. Accerta che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che non risulta effettuato alcun pagamento; il credito non è stato contestato nell'an né nel quantum. Ordina al Ministero di pagare entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza 1.030 euro, oltre accessori di legge, rimborso forfettario e interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, da attivare a cura del ricorrente dopo la comunicazione dell'inottemperanza e con termine di 60 giorni per provvedere. Il compenso del commissario è considerato compreso in quello già percepito dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

    La tutela in ottemperanza consente di accertare l'inadempimento dell'obbligo di pagamento stabilito dal giudicato e di ordinare all'Amministrazione di eseguirlo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Ciò precisato, il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    L'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione è fondata quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il pagamento dovuto in base al titolo giudiziale non sia stato eseguito.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore attribuisce a quest'ultimo un credito autonomo e distinto da quello della parte assistita, legittimandolo ad agire in proprio per ottenere l'esecuzione del capo della sentenza che dispone il pagamento.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'Amministrazione abbia pagato le somme liquidate da un titolo giudiziale, il creditore può ottenere tutela in ottemperanza; la mancata contestazione dell'an e del quantum e l'assenza di pagamenti comprovano l'inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un termine ulteriore in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.