Cassazione Penale, Sentenza n. 5289/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 12/10/2021 con cui il Tribunale del riesame di Bari aveva dichiarato inammissibile de plano il ricorso per riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari (delitti di calunnia ex art. 368 c.p.), con la motivazione della mancanza della firma digitale sull'atto telematico. Il ricorrente sostiene di aver depositato tempestivamente l'atto via PEC il 11/10/2021 e di aver sanato l'irregolarità riproponendo il ricorso il 13/10/2021; deduce vizi di motivazione e chiede l'esame nel merito, contestando inoltre l'esistenza dei presupposti cautelari e l'assenza di dolo nell'attività difensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per essere generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità de plano per assenza della firma digitale, in applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020) e della consolidata giurisprudenza che ammette la declaratoria de plano ai sensi dell'art. 127, comma 9, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-sexies, d.l. n.137/2020 (conv. l. n.176/2020)
«nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per u/Tr( immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale (...)»
La Corte interpreta la disposizione come causa specifica di inammissibilità dell'impugnazione telematica in assenza dei requisiti tecnici essenziali (firma digitale, conformità delle copie informatiche). Si osserva che la norma emergenziale va interpretata restrittivamente, ma l'assenza di tali requisiti può giustificare la sanzione dell'inammissibilità.
art. 127, comma 9, cod. proc. pen.
«l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento sia dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura»
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità senza necessità di fissare udienza o avvisare le parti; applicata come fondamento procedurale per la pronuncia immediata sul vizio formale.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
art. 591, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte come presidio 'tenuto fermo' rispetto alla disciplina emergenziale dell'impugnazione; non derogato dall'art. 24 citato ma mantenuto nella dotazione normativa di riferimento.
art. 368, cod. pen.
Norma sostanziale oggetto del procedimento (calunnia): la Corte di legittimità non è entrata nel merito della contestazione penale per l'inammissibilità processuale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per le impugnazioni proposte telematicamente la presenza della firma digitale del difensore è requisito essenziale; la sua mancanza può comportare l'inammissibilità dell'atto.
- Le cause di inammissibilità introdotte dalle norme emergenziali (d.l. n.137/2020 conv. l. n.176/2020) vanno interpretate restringendo le deroghe, ma i requisiti tecnici elencati sono considerati essenziali e la loro carenza può determinare l'inesistenza giuridica dell'atto.
- La declaratoria di inammissibilità per vizi formali rilevanti può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 127 c.p.p., senza fissazione di udienza; pertanto la riproposizione successiva dell'atto non sempre sanerà le conseguenze già intervenute.
- Prima della trasmissione telematica verificare: firma digitale del difensore su atto e allegati, utilizzo di casella PEC correttamente intestata e abilitata, iscrizione del difensore negli elenchi elettronici (REG.IND.E.), e conformità delle copie informatiche all'originale.
- In caso di inammissibilità processuale per vizi formali si rischiano non solo l'impossibilità di ottenere l'esame nel merito, ma anche condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- Se si ritiene che la declaratoria sia errata, occorre proporre i rimedi entro i termini e con la forma prevista; tuttavia è preferibile prevenire il vizio assicurandosi della completezza dei requisiti tecnici fin dall'origine.
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