Cassazione Penale, Sentenza n. 12152/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, deducendo plurime violazioni di legge processuale nel giudizio di secondo grado avverso la conferma della loro responsabilità per tentato furto aggravato (fatto del 27/07/2010).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione, maturata il 7 novembre 2019 antecedentemente alla deliberazione della sentenza impugnata. Per questo ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello. Non è stata pronunciata l'assoluzione nel merito perché le circostanze che escluderebbero il fatto o la responsabilità non emergono dagli atti in modo tale da consentire una 'constatazione' immediata (art.129 c.p.p.), richiedendo invece accertamenti che non competono a questa sede.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
La Corte richiama il secondo comma: in presenza di causa estintiva del reato il giudice può assolvere solo se gli atti mostrano in modo incontestabile l'assenza del fatto o della responsabilità; qui ciò non ricorre, pertanto non si procede ad assoluzione di merito.
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata per il calcolo della prescrizione: insieme all'art.161 definisce i termini massimi applicabili al reato al fine di valutare l'estinzione per prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Usata con l'art.157 per determinare il periodo ordinario massimo di prescrizione (nella sentenza richiamato un termine massimo di sette anni e sei mesi decorrente dal fatto).
Giurisprudenza - Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) Rv. 244274
Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274
Precedente richiamato per precisare il criterio di 'constatazione' previsto dall'art.129 c.p.p.: l'esclusione del fatto o della responsabilità deve emergere dagli atti in modo ictu oculi, senza bisogno di ulteriori accertamenti, condizione non soddisfatta nel caso di specie.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della deliberazione della sentenza impugnata, la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza per estinzione del reato, anche se il ricorso conteneva censure procedurali.
- L'annullamento per prescrizione può essere pronunciato senza rinvio quando il reato è estinto; invece l'assoluzione nel merito è consentita solo se dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato (art.129 c.p.p.), condizione rara e restrittiva.
- Per valutare la prescrizione occorre fare riferimento alle norme del codice penale (ad es. artt.157 e 161) per il calcolo del termine applicabile al reato contestato; i termini vanno calcolati dal giorno del fatto e verificati rispetto alle eventuali sospensioni/interruzioni previste dalla legge.
- Un ricorso per violazioni processuali in appello non impedisce alla Cassazione di esaminare, se emergente dagli atti, la causa estintiva della prescrizione; pertanto può essere utile per il difensore prospettare anche questioni relative alla decorrenza della prescrizione.
- Quando non vi sono statuizioni civili né un interesse concreto della parte offesa, il sindacato della motivazione in Cassazione può essere limitato; ma la rilevazione della prescrizione costituisce causa estintiva che prevale sull'accertamento di merito.
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