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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15661/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d\'appello di Roma che, con il rito abbreviato, aveva confermato la responsabilità dell\'imputato per usura aggravata, tentata estorsione e autoriciclaggio. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell\'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata rinnovazione della testimonianza di Carla Morgantini, ritenuta decisiva; 2) violazione dell\'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla valutazione dell\'attendibilità della persona offesa (Antonio Leone) e della prova dichiarativa; 3) violazione dell\'art. 648-ter, comma 1 c.p. e vizio di motivazione sul delitto di autoriciclaggio, sostenendo che non vi fosse un "profitto" distinto rispetto al provento dell\'usura (la condotta contestata consisterebbe solo nell\'utilizzo di carte prepagate intestate a terzi per ricevere i pagamenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (relativi alla mancata audizione di Morgantini e alla valutazione della credibilità di Leone), ritenendoli o non consentiti per la Cassazione o infondati in ordine alla logica motivazione della Corte territoriale. Il terzo motivo, relativo all\'autoriciclaggio, è stato ritenuto fondato: la Corte ha affermato che il "prodotto/profitto" dell\'autoriciclaggio non coincide con il semplice provento del reato presupposto, ma con i benefici derivanti dall\'impiego di tali proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Nel caso di specie non emergeva l\'impiego delle somme in tali attività, sicché il fatto non sussisteva per il capo relativo all\'autoriciclaggio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a quel capo, eliminato l\'aumento di pena in continuazione (mesi quattro e Euro 200) e rideterminata la pena complessiva in anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 4.800 di multa. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato d\'appello le parti hanno solo la facoltà di sollecitare l\'integrazione istruttoria; il giudice può disporla ex officio solo nei limiti dell\'assoluta necessità. Non è riconosciuto alle parti un diritto alla raccolta della prova più ampio rispetto al primo grado.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi relativi alla valutazione e attendibilità della prova dichiarativa: la Corte di legittimità non può ritrarare una nuova valutazione di merito della capacità dimostrativa delle prove, potendo limitarsi a verificare la coerenza logica e l\'adesione della motivazione alle fonti di prova.

  • art. 648-ter, comma 1 cod. pen.

    L\'autoriciclaggio richiede un "prodotto/profitto" distinto dal provento del reato presupposto: deve emergere l\'impiego dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che producano un vantaggio ulteriore. La mera predisposizione di un sistema di ricezione delle somme (es. carte prepagate intestate a terzi) senza impiego ulteriore non integra il reato.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato d\'appello il giudice ha un potere di integrazione istruttoria limitato; le richieste delle parti non trasformano tale facoltà in un diritto a nuova prova.
  • La Corte di Cassazione non rifaà il giudizio di merito sulla valutazione della prova: può censurare solo vizi logico-giuridici della motivazione o travisamenti palesi delle fonti probatorie.
  • Per configurare l\'autoriciclaggio occorre dimostrare che i proventi del reato presupposto siano stati impiegati in operazioni o attività capaci di produrre un profitto distinto; la semplice modalità di ricezione o occultamento (es. uso di carte intestate a terzi) non è sufficiente se non accompagnata da un effettivo impiego economico-finanziario.
  • Se una condotta contestata come autoriciclaggio non realizza un vantaggio ulteriore rispetto al reato presupposto, la contestazione può essere annullata per non sussistenza del fatto e la pena complessiva deve essere ricalcolata eliminando eventuali aumenti collegati alla continuazione.
  • Nel valutare la necessità di nuove assunzioni di prova in appello, il giudice territoriale deve motivare la rilevanza e l\'utilità delle dichiarazioni pregresse; la mancata audizione di testi già sentiti in primo grado può essere legittima se le loro dichiarazioni risultano marginali.

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