Sentenza n. 5256/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale Rep. QI/2444/2025 del 17/06/2025, Prot. QI/131803/2025 del 17/06/2025, del Direttore del Dipartimento Attuazione Urbanistica del Comune di Roma Capitale, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, E.Q. Resp. del Serv. Amm. Proc. Cond. Ed., Ufficio Reiezioni - Antiabusivismo Edilizio”, con cui è stata rigettata l'istanza di condono prot. 0/545448, sot. 0, del 09/12/2004 per il garage parzialmente seminterrato (pertinenza esclusiva dell'app. int 1) in Roma, Via Capracotta n. 22, mq.110,00 e una volumetria calcolata di mc 415,80, immobile censito al NCEU foglio 666 part. 2533, sub 5, notificato in data 25/06/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche previo accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla predetta domanda di condono edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un garage parzialmente seminterrato, con contestato superamento dei limiti volumetrici complessivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale relativamente a un garage pertinenziale di circa 415,50 mc, collegato ad altre tre istanze di condono riguardanti altre unità immobiliari dello stesso edificio, per una volumetria complessiva di 1.299,48 mc. Hanno dedotto, in primo luogo, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 6, comma 3, l.r. n. 12/2004, sostenendo che fossero decorsi trentasei mesi dal pagamento dell'ultima rata degli oneri concessori, nonché la violazione degli artt. 20 e 21-nonies l. n. 241/1990, l'erroneità dei presupposti e la violazione dei principi di buon andamento e correttezza. In via subordinata, hanno censurato il procedimento valutativo e la motivazione del diniego, deducendo la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, l'erronea rappresentazione dei fatti, il difetto dei presupposti, la manifesta contraddittorietà e il mancato riconoscimento dei presupposti per il condono. In particolare, hanno sostenuto che le domande relative ai tre appartamenti non fossero collegate: l'appartamento interno 1 sarebbe stato destinato alla loro prima casa, mentre gli altri due sarebbero stati destinati ai figli, quali prime abitazioni autonome; inoltre, gli immobili sarebbero stati donati ai figli nel 2013. Secondo i ricorrenti, il garage costituiva pertinenza esclusiva del loro appartamento e l'amministrazione avrebbe riconosciuto l'autonomia delle posizioni mediante distinti preavvisi di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il computo unitario della volumetria delle quattro istanze, poiché l'intero edificio abusivo era stato realizzato dai ricorrenti, che ne erano gli unici proprietari al momento della realizzazione dell'abuso. La successiva destinazione degli appartamenti ai figli e il rapporto di parentela non incidono sulla titolarità originaria dell'immobile e sono inopponibili al Comune; parimenti, i successivi trasferimenti mediante donazione, intervenuti anni dopo, non modificano la situazione rilevante ai fini della verifica dei limiti volumetrici. Il frazionamento delle domande non può essere utilizzato per eludere il limite massimo di cubatura previsto dalla disciplina sul condono. Poiché la volumetria complessiva superava il limite di 600 mc applicabile alle unità non adibite a prima casa, mancava il presupposto legale per la condonabilità dell'intervento. Da tale radicale non conformità alla fattispecie normativa il TAR ha fatto discendere anche l'impossibilità di formazione del silenzio-assenso: secondo la concezione formale dell'istituto, il silenzio-assenso richiede che l'istanza sia almeno astrattamente aderente al modello legale, mentre la violazione dei limiti volumetrici determina la radicale inconfigurabilità giuridica della domanda e impedisce il perfezionamento del titolo tacito. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. n. 12/2004
Il limite volumetrico deve essere verificato considerando unitariamente l'edificio abusivo realizzato da un unico proprietario, senza consentire il frazionamento artificioso delle domande; il superamento del limite impedisce la condonabilità.
art. 6, comma 3, l.r. n. 12/2004
trentasei mesi dal versamento dell'ultima rata degli oneri concessori
Il silenzio-assenso sul condono non può formarsi quando l'istanza è radicalmente non riconducibile al modello legale per il mancato rispetto dei limiti volumetrici.
l. n. 326/2003
La disciplina del condono edilizio richiamata dai ricorrenti opera entro i limiti sostanziali e volumetrici previsti dalla normativa applicabile.
art. 20 l. n. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla formazione del silenzio-assenso, ma il TAR ha escluso il perfezionamento del titolo tacito per la radicale non conformità dell'istanza alla fattispecie legale.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti del silenzio-assenso; il TAR non ha ritenuto formato alcun titolo tacito.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione; le censure sono state assorbite o comunque superate dall'accertata legittimità sostanziale del diniego.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alla valutazione delle osservazioni; la decisione non ha ravvisato vizi invalidanti nel procedimento.
Massime di principio
- Ai fini del rispetto dei limiti volumetrici previsti dalla disciplina sul condono edilizio, quando un intero edificio abusivo è stato realizzato da un unico proprietario, la volumetria delle singole unità immobiliari e delle relative domande deve essere considerata unitariamente, anche se le unità sono state destinate sin dall'origine a diversi familiari.
- La successiva destinazione di singole unità immobiliari ad abitazione principale di familiari e il successivo trasferimento della proprietà mediante donazione non consentono di eludere i limiti volumetrici del condono, quando al momento della realizzazione dell'abuso l'intero immobile apparteneva a un unico soggetto.
- Il frazionamento artificioso delle domande di condono non è opponibile all'amministrazione quando mira a ricondurre separatamente singole porzioni di un edificio entro soglie volumetriche che sarebbero superate considerando l'abuso nella sua interezza.
- Il silenzio-assenso sul condono edilizio non può formarsi se l'istanza è radicalmente non riconducibile al modello normativo astratto per il mancato rispetto di un limite volumetrico previsto dalla legge; la mera decorrenza del termine non sana tale originaria inconfigurabilità giuridica della domanda.
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